Costituzione del Comune di Torremaggiore nel ricorso promosso dalla Proseco SRL innanzi al TAR Puglia di Bari

Apprendiamo dall’Albo Pretorio On Line del Comune di Torremaggiore che ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n° 154 del 17 luglio 2026 il Comune di Torremaggiore darà un incarico ad un professionista esterno che possa tutelare i diritti e gli interessi del Comune di Torremaggiore. Al legale designato sarà riconosciuto un onorario complessivo di € 6.459,52 omnia, che trova capienza e disponibilità al Cap. 1235/193/2026 del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026.

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IN DATA 17 LUGLIO 2026 LA GIUNTA COMUNALE AL COMPLETO PREMESSO CHE:

  • con nota prot.n. 26670 del 29/12/2023 e n. 8186 e n. 8195 del 11/04/2025 la Proseco s.r.l. ha presentato all’Ente la proposta di variante urbanistica di un’area sita nel Comune di Torremaggiore per la riorganizzazione dell’area destinata a servizi al fine di renderla più fruibile e funzionale all’attualità, migliorare la rete viaria, modificando la strada di piano, attualmente senza uscita, in una rete viaria a maglia regolare, ridistribuendo le aree a standard ed edificabili, senza modificarle secondo lo schema di frazionamento riportato negli elaborati progettuali e ridistribuendo, infine, in maniera più omogenea ed organizzata i lotti edificabili di iniziativa privata allineandoli alle lottizzazioni attigue;
  • l’Ufficio di competenza dell’Ente ha dato avvio all’iter istruttorio conclusosi con un parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
  • la proposta di Deliberazione è stata, quindi, sottoposta all’esame del Consiglio Comunale nella seduta del 24/03/2026;
  • con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2026, il Consiglio, nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali, ha deciso di non approvare la proposta di variante urbanistica;
  • con nota prot.n. 11420 del 08/05/2026 la Proseco s.r.l., a mezzo del proprio legale, ha notificato all’Ente la richiesta di annullamento d’ufficio in via di autotutela della Deliberazione sopra citata, nonché la fissazione di un incontro per le valutazioni tecniche del caso;
  • a seguito della suddetta richiesta, il Comune di Torremaggiore ha convocato, presso il Palazzo di Città, un incontro con le parti interessate tenutosi in data 22/05/2026 (giusta nota prot.n. 12065/2026);
  • con ricorso, regolarmente notificato all’Ente, giusta nota prot.n. 13450 del 03/06/2026, la Proseco s.r.l., a mezzo del proprio legale avv. Giustino Valeriano Agostinone, ha citato in giudizio il Comune di Torremaggiore, innanzi al T.A.R. per la Puglia, Bari per ivi sentirlo:
  • annullare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24.03.2026 relativa alla mancata approvazione della proposta di variante urbanistica relativa al P.d.L. in Contrada “Difesa Cambiaria” – zona omogenea “C” di Espansione del P.R.G. vigente, con convenzione sottoscritta del 23/12/2009 proposta dalla Società Pro.Se.Co. srl. Adozione ai sensi della L.R. n. 56/80
    art. 21;
  • accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Torremaggiore per i danni cagionati alla ricorrente in conseguenza dell’emanazione dell’atto dequo;
  • condannare l’Ente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente, con vittoria di spese, competenze e onorari;
  • all’uopo, con nota prot.n. 15553/2026, è stata richiesta, all’Ufficio di competenzadell’Ente, una relazione in merito ai fatti di causa finalizzata alla ricostruzione della vicenda amministrativa;
  • con nota prot.n. 17131/2026, l’Ufficio preposto ha riscontrato tale richiesta;
  • il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Tecnico costituisce un atto endoprocedimentale che non ha natura vincolante;
  • l’approvazione o il rigetto di una variante urbanistica rientrano nella discrezionalità amministrativa e pianificatoria del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
  • in materia urbanistica non sussiste in capo al privato proponente un diritto soggettivo all’approvazione della variante, bensì, un interesse legittimo alla corretta valutazione della proposta da parte dell’organo competente;
  • si ravvisa l’interesse concreto ed attuale del Comune alla tutela della legittimità dell’operato dell’Amministrazione Comunale, nonché, delle proprie ragioni patrimoniali al fine di evitare l’accoglimento delle pretese economiche di controparte con conseguenti possibili effetti pregiudizievoli sul bilancio comunale;

    RITENUTA, quindi, opportuna la costituzione del Comune di Torremaggiore nel ricorso promosso dalla Proseco s.r.l. dinanzi al T.A.R. per la Puglia, Bari al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dell’Ente ed esporre le proprie ragioni;

    RAVVISATO CHE
  • il Comune di Torremaggiore non dispone all’interno della sua struttura organizzativa dell’Avvocatura e, quindi, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico legale esterno;
  • con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2025 è stato approvato il Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali esterni al Comune di Torremaggiore;
  • con Determina Dirigenziale Settore I n. 163 del 11/03/2026 è stato approvato l’elenco di avvocati, aperto e suddiviso in numero 6 sezioni, ai quali conferire incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio dell’Ente;
  • ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi legali
    esterni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2025 “l’individuazione del
    nominativo del professionista da incaricare viene effettuata dal Dirigente dell’Ufficio LegaleContenzioso con proprio provvedimento che, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 56 del
    D.Lgs. n. 36/2023, avviene tramite selezione dall’elenco degli operatori qualificati, attingendo il
    nominativo da una delle sezioni indicate nell’art. 2 del Regolamento de quo, tenuto conto, altresì,
    del prioritario criterio della rotazione e degli ulteriori criteri secondo il seguente ordine:
  1. specializzazione, esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae, necessarie allo svolgimento dell’incarico, valutate in relazione all’importanza del giudizio;
  2. esperienza professionale nella difesa di enti locali o di altre pubbliche amministrazioni nella materia di riferimento;
  3. minor corrispettivo per diritti, onorario e spese richiesto in relazione al grado di giudizio e al valore della causa alla quale si riferisce l’incarico, nel rispetto tuttavia di quanto previsto dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e dalle disposizioni in materia di equo compenso previste dalla L. n. 49/2023;
  4. foro di competenza della causa da affidare;

    CONSIDERATO CHE:
  • l’art. 56, comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti
    pubblici”, qualifica l’incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale/legale quale
    appalto di servizi ricomprendendolo, tuttavia, nell’ambito degli appalti e concessioni
    di servizi “esclusi” e, quindi, non assoggettati alle norme del codice dei contratti
    pubblici;
    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 154 DEL 17/07/2026
  • l’art. 13 del succitato D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 stabilisce che le disposizioni del
    codice dei contratti pubblici non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai
    contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno
    economico, anche indiretto;
  • l’incarico in argomento verrà affidato esclusivamente per la procedura de qua e non
    costituisce consulenza generica, né attività continuativa o modalità organizzativa di
    servizio e che la spesa risulta di modesta entità;
    CONSIDERATO che si rende necessario assegnare, per il professionista esterno, la
    somma complessiva di € 6.459,52 omnia, che trova capienza e disponibilità al Cap. 1235/193/2026
    del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026;
    ATTESO, pertanto, che al conferimento dell’incarico formale di affidamento al legale si
    provvederà con Determinazione del Dirigente ad interim Settore I^, che agisce nella qualità di
    Responsabile dell’Ufficio Legale – Contenzioso;
    VISTI gli Atti di Ufficio e il Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi
    legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2025;
    VISTO lo Statuto comunale;
    VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 con particolare riferimento agli artt. 42, 48, 107 e
    109;
    VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario Generale
    dott.ssa Luciana Piomelli, quale Dirigente ad interim del I^ Settore e del II^ Settore, ai sensi
    dell’art. 49 comma 1 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

    Con voti unanimi e favorevoli:
    D E L I B E R A
    La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
    motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90;

    Di resistere e costituirsi nel ricorso promosso dalla Proseco s.r.l. innanzi al T.A.R. per la
    Puglia, Bari per le motivazioni di cui in premessa, al fine di tutelare i diritti e gli interessi del
    Comune di Torremaggiore;

    Di dare atto che al professionista esterno, al quale sarà affidato l’incarico, per le ragioni
    illustrate in premessa, è riconosciuto l’onorario complessivo di € 6.459,52 omnia, che trova
    capienza e disponibilità al Cap. 1235/193/2026 del bilancio di previsione 2026/2028, annualità
    2026;

    Di demandare al Sindaco pro-tempore per la sottoscrizione del mandato ad litem in favore del legale incaricato;

    Di dare mandato al Dirigente ad interim del I^ Settore, per procedere al formale atto di conferimento dell’incarico legale al professionista incaricato, con relativo impegno spesa;

    Di dare atto che, con lo stesso legale, il Dirigente ad interim Settore I^, che agisce in qualità di Responsabile dell’Ufficio Legale, sottoscriverà apposito disciplinare di incarico regolante i rapporti tra l’Amministrazione comunale ed il legale incaricato;

    Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, al fine di rispettare i termini imposti dal giudizio in corso