Tratto dall’Albo Pretorio on line del Comune di Torremaggiore ecco il bando di Gara per la concessione in gestione della Palazzina di Conciliazione del PIP di Torremaggiore. Il suddetto bando è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°16 del 28 giugno 2014. L’intera opera ha un costo complessivo di € 1.761.141,69 di cui € 1.549.276,34 quota contributo regionale ed € 211.865,35 quota partecipazione finanziaria del Comune di Torremaggiore.
Con determinazioni dirigenziali n. 368 del 22.07.2011 e n. 374 del 25.07.2011 veniva approvato il progetto esecutivo e il piano di gestione decennale delle infrastrutture a realizzarsi tra le quali è di rilievo la Palazzina di conciliazione da dare in gestione a soggetti privati. Questo progetto fu uno degli ultimi provvedimenti dell’Amministrazione Di Pumpo ( 2005-2010), l’iter burocratico decisamente lungo ha permesso solo oggi di arrivare a questo step.
Torremaggiore.Com Notizie
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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALAZZINA DI CONCILIAZIONE NEL PIP
Art. 1 – OGGETTO
Il presente capitolato disciplina le modalità di gestione della Palazzina di Conciliazione nel PIP .
Le finalità che si intendono perseguire con l’affidamento in gestione della palazzina sono:
– la fornitura di servizi di ricreazione , di ristorazione a basso costo e di attività motoria ;
– la promozione di iniziative e di corsi diretti ad implementare lo sviluppo locale;
– fornitura di servizi sociali ai lavoratori del PIP per conciliare la vita familiare e lavorativa.
Art. 2 – COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PALAZZINA
La palazzina è composta dai seguenti locali :
a) bar al piano terra ;
b) sala pluriuso , adibita a mensa con annessa cucina al piano terra ;
c) sala ricreativa al primo piano ;
d) uffici e deposito ;
e) servizi igienici e spogliatoi ;
f) area esterna a verde .
I locali non sono arredati e al gestore spetta l’onere di arredarli a sua cura e spese secondo le
proprie esigenze.
Art. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento in gestione è di dieci anni a partire dalla data di consegna .
Art. 4 – ENTRATE
Al concessionario spettano:
– le entrate derivanti dall’utilizzo dei locali e dei servizi resi;
– le entrate derivanti dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (di seguito
“servizio bar” e “ mensa” );
– le entrate derivanti da attività diverse da quelle sopra indicate o indicate nell’offerta ma
attinenti alle finalità dell’opera e comunque da concordare con l’amministrazione comunale.
Art. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in
ambito igienico sanitario e di sicurezza e sarà totalmente responsabile in caso di mancato
rispetto delle stesse.
Il Concessionario deve garantire:
a) la gestione dell’immobile, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la
sicurezza dell’opera e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in
particolare in materia di sicurezza degli edifici ad uso pubblico e della relativa destinazione
d’uso ;
b) la pulizia giornaliera di tutti i locali e delle aree verdi con l’impiego di ogni mezzo atto a
garantire i più elevati livelli di igiene;
c) l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di impianti tecnologici
(impianto termico, elettrico , cucina , piattaforma elevatrice , ecc.) e alle verifiche periodiche;
d) le verifiche periodiche in materia di antincendio e la gestione del relativo libretto antincendio
( se previsti);
e) il pagamento delle spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento
Comunale;
f) gli interventi sulle aree verdi della palazzina comprendenti l’irrigazione, la manutenzione il
taglio delle superfici erbose ed altre opere di giardinaggio ;
g) le spese per personale e materiali di consumo;
h) la conduzione del “servizio Bar” e del “servizio Mensa” secondo quanto stabilito dal
successivo articolo 12;
i) un’interrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti ;
l) la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei danni a terzi e ai lavoratori della
palazzina nel corso delle attività gestite nonché polizza assicurativa per la copertura dei danni
all’immobile;.
m) la disponibilità a favore del Comune della sala ricreativa e della sala pluriuso/mensa per un
numero di giornate/anno , per attività istituzionali nonché per azioni e interventi volti a
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro degli addetti del PIP;
o) l’applicazione delle seguenti agevolazioni:
– sconti sui servizi offerti , da applicare ai lavoratori del PIP e loro nucleo familiare;
– sconti sui servizi offerti per conferenze correlate alle attività produttive organizzate dal
Comune ;
p) messa a disposizione numero buoni pasto ( menù tipo C , quattro pezzi ) gratuiti a favore di
indigenti;
q) la trasmissione all’Amministrazione Comunale dei seguenti documenti:
– il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno di
riferimento, entro il 31 marzo dell’ anno successivo;
– il bilancio relativo alla gestione del “Servizio Bar “ e “Servizio Mensa” se affidati a terzo
gestore , entro il 31 marzo dell’anno successivo;
– distinta delle tariffe praticate e degli sconti .
Art. 5 BIS – Manutenzione
Il Concessionario deve garantire la conduzione e gli interventi di manutenzione di tutte le parti
dell’immobile, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici :
1. Impianto di riscaldamento – raffrescamento e produzione acqua calda
Manutenzione completa delle pompe di calore e sostituzione delle parti deteriorate, pulizia e
igienizzazione delle canalizzazioni , dei filtri , sostituzione di parti deteriorate ;
Sostituzione di apparecchiature come valvole, saracinesche, bruciatori, pompe,scambiatori,
generatori di calore;
Sostituzione di tratti di tubazione e riparazione reti di distribuzione fino ai detentori ed alle
valvole dei radiatori e conseguenti ripristini edili, stradali o del verde;
Sostituzione di quadri elettrici e di comando e di controllo di forza motrice e di illuminazione;
Sostituzione di linee elettriche e complessi di regolazione dovuti a vetustà o gravi difetti di
funzionamento;
Sostituzione di contatore per vetustà o gravi difetti di funzionamento;
Nel caso in cui non sia stata eseguita la manutenzione ordinaria prevista dalle normative
vigenti e la sostituzione di caldaie o pompe di calore sia dovuta alla predetta mancanza gli
interventi necessari si intendono interamente a carico del concessionario.
Sono a carico del concessionario ogni intervento di manutenzione diretto al corretto
funzionamento dell’impianto .
2. Impianto idrico
Manutenzione e sostituzione di parti dell’impianto ed accessori per vetustà o gravi e
comprovati difetti di funzionamento.
Eventuali opere murarie e di tinteggiatura attinenti al succitato punto;
Sostituzione parti dell’impianto deteriorati per usura .
3. Impianto smaltimento acque bianche e nere
Rifacimento tubazioni e condutture costituenti scarichi all’interno e all’esterno del fabbricato
necessari per vetustà o gravi e comprovati difetti di funzionamento;
Rifacimento o ripristino della rete fognaria, manutenzione vasca di accumulo acque bianche e
dei pozzetti ;
Sostituzione di chiusini e caditoie;
Eventuali opere murarie e di tinteggiatura attinenti ai succitati punti;
4. Impianti elettrici e di illuminazione
Sostituzione di parti dell’impianto compresi gli interruttori generali;
Sostituzione di tutte le parti per cause di forza maggiore e rifacimento delle linee;
Sostituzione dei cavi di citofoni e videocitofoni e riparazioni delle linee elettriche;
Eventuali opere murarie e di tinteggiatura attinenti ai succitati punti;
Sostituzione corpi illuminanti.
Sostituzione di qualsiasi apparecchiatura appartenente all’impianto in disfunzione per vetustà.
5. Piattaforma elevatrice per disabili
La manutenzione ordinaria e straordinaria e le verifiche di legge per tutta la durata della
gestione sono a corico del concessionario .
6.Manutenzione e forniture in genere relative allo stabile
Sostituzione e riparazione di grondaie, pluviali, converse, scossaline e coperture varie ;
Impermeabilizzazioni di canali di gronda, di coperture dell’immobile, ecc…
Opere di manutenzione delle murature, delle strutture e delle pavimentazioni dello stabile;
Sostituzione e riparazione di marmi, ringhiere e corrimani, per gravi comprovati difetti di posa;
Riparazione e sostituzione inferriate, cancellate, cancelli, ecc… per gravi e comprovati difetti di
posa e di atti vandalici ;
Rifacimento pavimentazioni esterne ove necessario ;
La manutenzione ordinaria delle pareti esterne ;
Sostituzione di porte, telai, finestre, non riparabili per fatiscenza conseguente alla vetustà.
Cura del verde annesso alla palazzina .
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di irrigazione .
7. Esclusione degli interventi di manutenzione :
Non sono posti a carico del gestore gli interventi di manutenzione straordinaria non descritti
nei precedenti punti da n. 1 a n. 6 dell’art. 5 bis . Restano a carico del concessionario le
spese di manutenzione derivanti dal cattivo uso delle cose in consegna.
Art. 6 – CANONE
Il concessionario dovrà corrispondere al Comune per la gestione della struttura i canoni fissi
determinati nel piano di gestione decennale appresso indicati :
Da versarsi in due rate scadenti il 01/03 e il 01/09 di ogni anno alla Tesoreria Comunale.
Il ritardo di tre mesi del pagamento di una rata del canone comporta l’automatica applicazione
di una penale di € 500,00 da versare nelle casse comunali in uno con il pagamento di quanto
dovuto.
Le percentuali di sconto sulle tariffe , da indicare in gara , contribuiranno ad individuare
l’offerta reale e concorreranno insieme ad altri elementi all’aggiudicazione del servizio di che
trattasi .
Art. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario i seguenti oneri :
a) pagamento delle spese per fornitura di energia elettrica, gas, acqua , telefono, ecc. che il
concessionario dovrà intestare a se medesimo ;
b) pagamento degli oneri di smaltimento dei rifiuti urbani e di ogni altra tassa e imposta
comunale o statale prevista dalla legge a carico del conduttore dell’immobile in argomento ;
c) la manutenzione della struttura e dei relativi impianti , art. 5 bis ;
d) la copertura assicurativa per danni all’immobile e alle persone ( RCT ) ;
e) altri oneri previsti dal codice civile a carico del gestore e dal presente capitolato speciale .
Art. 8 – CONSEGNA DELLA PALAZZINA DI CONCILIAZIONE
La palazzina di conciliazione con relativi annessi è consegnata al concessionario previo
sopralluogo con verifica in contraddittorio dello stato delle consistenze e delle condizioni all’atto
della presa in consegna, il tutto confermato da un verbale sottoscritto dalle parti.
A conclusione della durata della concessione dovrà essere effettuato identico sopralluogo con
verifica in contraddittorio dello stato delle consistenze e delle relative condizioni manutentive, il
tutto confermato da un verbale sottoscritto dalle parti.
Art. 9 – CAUZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento della presente convenzione, dovrà essere consegnata dal
concessionario, prima della stipula della convenzione , specifica polizza fideiussoria per
l’importo di Euro 30.000,00= quale cauzione definitiva. La stessa verrà svincolata alla
riconsegna della struttura, previo esito positivo della verifica sullo stato dei beni.
Il Comune potrà avvalersi sulla cauzione definitiva nel caso di mancato pagamento del canone
dopo 4 mesi dalle scadenze.
Art. 10 – INTERVENTI SU STRUTTURE ED IMPIANTI
Non sono consentiti interventi di alcun genere che comportino la modifica strutturale dei beni
immobili, ad eccezione degli interventi di carattere manutentivo ordinario. Eventuali
interventi su parti strutturali od impiantistiche che il concessionario ritenga voler effettuare
dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 11 – SUBCONCESSIONE
E’ vietato al Concessionario subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo quanto
forma oggetto del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione della stessa e conseguente
risarcimento dei danni subiti, senza preventiva autorizzazione del Comune . Possono essere
sub concessi il Servizio Bar e il Servizio Mensa disciplinati dal successivo articolo.
Art. 12 – SERVIZIO BAR E MENSA
Il Concessionario è tenuto a gestire, direttamente o mediante affidamento a terzi, previa
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e sotto la propria esclusiva responsabilità,
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali concessi . Il contratto tra il
Concessionario ed il terzo gestore, non potrà avere durata superiore a quella della concessione
della struttura .
Il concessionario o l’eventuale terzo gestore dovrà:
a) acquisire a proprie spese tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e licenze di P.A.
prescritte dalle vigenti normative in materia per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande. Dette autorizzazioni dovranno essere consegnate all’Amministrazione Comunale
entro sei mesi della stipula della concessione e comunque prima dell’esercizio dell’attività ,
pena la eventuale risoluzione del contratto. Tali autorizzazioni non saranno cedibili né
trasferibili a terzi diversi da quelli concordati con l’Amministrazione Comunale e cesseranno
automaticamente alla scadenza della concessione, senza che nulla sia dovuto al
concessionario, o all’eventuale terzo gestore, a titolo di indennizzo o buona uscita. Le spese
inerenti e conseguenti al rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del concessionario o
del diretto gestore del bar e del servizio mensa . Il Concessionario, o l’eventuale terzo gestore,
non potrà richiedere rimborsi od indennizzi di sorta per la revoca delle autorizzazioni suddette,
qualora si riscontrassero una o più inadempienze alle leggi vigenti in materia. In ottemperanza
alle vigenti disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali, tutti i prezzi praticati al bar
dovranno essere esposti al pubblico mediante una tabella chiara e leggibile. Copia della stessa
dovrà essere preventivamente trasmessa all’Amministrazione Comunale.
b) Condurre tale servizio in modo lodevole e corrispondente alle finalità dell’opera.
c) Provvedere a che il personale addetto all’attività di cui al presente articolo sia in regola con
tutte le norme sanitarie vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, nonché di abbigliamento decoroso ed idoneo all’immediata individuazione dei
soggetti preposti al servizio.
d) Arredare in modo adeguato, a proprie spese, i locali destinati al “servizio bar” e” servizio
mensa” .
Al termine della concessione, il concessionario ha l’obbligo di cedere gli arredi, a titolo gratuito,
al Comune concedente, salva la possibilità di rinnovo della concessione previo esercizio del
diritto di prelazione in caso di gara di nuova assegnazione.
Art. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO
L’Amministrazione Comunale recede dalla concessione nei seguenti casi:
a) non viene effettuato il pagamento di due rate semestrali consecutive e della relativa
penale per il ritardato pagamento ;
b) la manutenzione ordinaria non è effettuata e tale quindi da recare pregiudizio allo stato di
funzionalità degli impianti tecnologici e della conservazione dell’immobile ;
c) gli inadempimenti nell’esecuzione delle obbligazioni a carico del Concessionario di cui alla
presente concessione sono reiterati e continuativi;
d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Il concessionario può recedere con preavviso di 6 mesi da comunicarsi per iscritto tramite
lettera raccomandata indirizzata all’Amministrazione Comunale.
Art. 14 – ONERI FISCALI
Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante
dallo svolgimento delle proprie attività : servizio bar , mensa e altre attività ricreative .
Art. 15 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI
Il Concessionario è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento della
Palazzina di Conciliazione e dell’utilizzo delle attrezzature compresi gli eventuali danni di
qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero
causati dal personale dipendente o dai fruitori della struttura in concessione . A tale fine il
concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, le seguenti polizze assicurative:
1. Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per l’attività di gestione della
Palazzina di Conciliazione con massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 nonché RCO
( responsabilità civile verso i lavoratori ) con massimale non inferiore ad € 1.000.0000,00 .
2. Polizza per rischio locativo per la somma assicurata di Euro 500.000,00, comprensiva
dell’assicurazione antincendio ;
La stipula dei contratti di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità
avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovrà essere esibita
all’Amministrazione Comunale all’atto di sottoscrizione della convenzione.
Art. 16 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Foggia .
Art. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nel rispetto del D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali il
concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a
conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di
non divulgarli in alcun modo, nè di farne oggetto di comunicazione senza ‘espressa
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati
personali dei soggetti fruitori della struttura nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03.
In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati
personali dei soggetti fruitori il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia
a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle
archiviazioni dei dati stessi. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati
personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati,
fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di
incidenti o infortuni, etc..).
Art. 18 – CONTROLLO.
In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente
capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo
di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati a ogni forma di controllo ritenuta
necessaria, idonea e opportuna.
ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per
quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle
disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Le parti s’impegnano a rivedere i termini della concessione sulla base di modifiche legislative o
normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione
degli oneri gestionali fra Concedente e Concessionario. Le spese inerenti alla stipula della
presente concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.