
È di questi ultimi tempi la riattualizzazione della diatriba scaturita dalle vicessitudini riguardanti l’ospedale romano “San Giacomo degli incurabili”.
Non mi son potuto sottrarre ad approfondire la vicenda, anche per i miei professionali, oltre che personali, interessi. Ed, infatti, si parva licet componere magnis, sussiste una significativa analogia tra la realtà della immarcescibile Caput Mundi e quella della operosa borgata, nella quale, nonostante tutto, sono stato destinato a vivere il mio esilio e per la quale vado quotidianamente ripetendo col profeta Geremia, anche sotto il profilo egoistico, la richiesta di pace e di serenità: καὶ ζητήσατε εἰς εἰρήνην τῆς γῆς, εἰς ἣν ἀπῴκισα ὑμᾶς ἐκεῖ, καὶ προσεύξασθε περὶ αὐτῶν πρὸς Κύριον, ὅτι ἐν εἰρήνῃ αὐτῆς ἔσται εἰρήνη ὑμῖν (῾Ιερεμίας· ἑβδομήκοντα ΛϚʹ, ζʹ [36, 7]).
Ritengo, inoltre – pur nella consapevolezza di assumere, in piena libertà, un ruolo scomodo – che sia questo il momento opportuno per rammentare a quanti di dovere – laici e chiesastici – le loro incombenze nei confronti dei benefattori trapassati, conformandomi alla ben nota massima attribuita a Pittaco di Mitilene: riconosci il momento giusto! (Nosce tempus – γίγνωσκε καιρόν).
In entrambi i casi è necessario prendere l’abbrivio da due degnissimi ecclesiastici del cattolicesimo (per seguitare a citare il Mantovano: rari nantes in gurgite vasto), distanti nei secoli, ma giustapposti, in particolar modo per il loro spirito altamente filantropico e la loro illuminata lungimiranza: un eminente principe di Santa Romana Chiesa (inconsueto esempio di provvidenziale nepotismo) ed un umile (ma dotto) Sacerdote di campagna; e da due realtà omonime: l’ospedale San Giacomo (degli Incurabili) di Roma ed il nosocomio di San Giacomo (Apostolo) di Torremaggiore.
Operando l’anastrofe dello stico delle georgiche virgiliane rievocato all’incipit; seguendo, tuttavia, l’ordine disposto dal Poeta – ed, altresì, in ossequio alla consecutio temporum, a cui venni iniziato, or si son compiuti ben quindici lustri, dall’indimenticabile professore e Maestro Antonio Luigi Palma – comincerò dalle vicissitudini del nosocomio capitolino, accomunato, per il titolo (ed anche per le traversie occorse, ma con ben diversa conclusione) all’ospedale torremaggiorese.
Tra le due realtà sussiste, tuttavia, per la qualità del materiale umano chiamato ad operare, una siderale distanza morale; e, quindi, non può, come bene spesso avviene con distaccata ed algida nonchalance, affermarsi: così fan tutti.
Nell’attuale stato di universale conflagrazione è mio intendimento scrivere queste modeste riflessioni parlando a nuora perchè suocera intenda.
Apprendiamo da una memoria dell’Archivio di stato di Roma – Ospedale di S. Giacomo; inventario 51 – che il nosocomio, sotto il titolo di San Giacomo in Augusta, venne fondato per un fedecommesso testamentario del cardinale Pietro Colonna, deceduto ad Avignone il 14 agosto 1326. Ebbe la pristina sede presso il mausoleo di Augusto ed adibìto alla cura di malati, ritenuti inguaribili. Fu restaurato dalla Confraternita di Santa Maria del Popolo verso il 1450 e circa mezzo secolo dopo venne adibìto al ricovero dei malati di morbo gallico (sifilide), malattia che si diffuse a livello di pandemia su scala europea tra Quattrocento e Cinquecento. Da tale missione derivò la denominazione di S. Giacomo degli incurabili. Con la bolla del 1515 Salvatoris Nostri Domini Jesu Christi di Leone X fu elevato ad arciospedale e stabilito il principio della gratuità dell’assistenza ai malati. Vi si ritrova come fratello laico assistente prima della sua ordinazione sacerdotale S. Filippo Neri; nel 1579, prima come servitore degli infermi e poi come mastro di casa ed economo, fu presente S. Camillo de Lellis, giunto nell’istituto per curarsi la ferita ad una gamba, e che per diversi anni dopo vi rimase, redigendo, manu propria, due registri di conto nei quali trovansi promulgate le Regole per ben servire gli infermi, ideate e applicate per la prima volta proprio al San Giacomo, tra il 1584 e il 1585.
In quest’ultimo periodo compare, come principale benefattore il cardinale Anton Maria Salviati che arricchì il patrimonio dell’ente per il conseguimento dell’autonomia economica, finanziando i lavori di riattazione ex fundamentis dell’edificio e relinquendo, con donazione modale, il complesso alla città con disposizione testamentaria dell’aprile 1593, col vincolo perpetuo all’uso ospedaliero, con la clausola che, venendo meno il fine, l’oggetto della donazione sarebbe tornato nell’asse ereditario.
Non torna frustraneo ricordare che il Nostro nacque nel 1537 da Lorenzo Salviati e suoi nonni paterni furono Jacopo e Lucrezia de’ Medici, sorella del papa Leone X. Sua madre fu Costanza Conti, unica figlia di Giovambattista Conti e Ginevra della Mirandola, sorella del celeberrimo Pico della Mirandola. Per una esaustiva biografia potranno consultarsi Pierre Hurtubise, Comment Rome apprit la nouvelle du massacre de la Saint-Barthélemy, in Archivum historiae pontificiae, X (1972), pp. 187-209; e: Biblioteca apostolica Vaticana, Archivio Salviati, aff. 308-316.
Poco più che diciottenne conobbe Filippo Neri, che continuò a frequentare fino alla morte del Santo fondatore dell’Oratorio, e l’incontro operò una profonda trasformazione nel giovane Salviati in ordine alla visione della Chiesa e della missione della Gerarchia.
Nel gennaio 1555 divenne chierico tonsurato onde accedere a due abbazie – S. Dionisio a Milano e S. Giovanni delli Capucci ad Alessandria – che lo zio, cardinale Bernardo Salviati, intendeva cedergli. Tre anni più tardi, nel 1558, ricevette i quattro ordini minori. Quattro anni dopo venne elevato alla sede episcopale di Saint-Papoul in Francia, feudo dei Salviati dal 1538, cedutagli sempre dallo zio Bernardo. Decise di farsi consacrare immediatamente e nello stesso anno si affrettò a raggiungere la città di Trento, per partecipare attivamente ai lavori del Concilio. Ma, nel dicembre dovette abbandonare l’ecumenica Assise, autorizzato a tanto dal papa Pio IV onde far ritorno a Roma per curare la successione del fratello Gian Battista improvvisamente deceduto, appena ventisettenne. La nuova situazione familiare lo indirizzava ormai a una carriera curiale più che alle responsabilità dell’episcopato.
Inviato, nella qualità di nunzio presso il trono di Francia, nel 1585, al momento di tirare un bilancio complessivo della sua nunziatura, sostenne che solo il massacro di S. Bartolomeo, il 24 agosto 1572, aveva evitato la guerra tra Francia e Spagna che tanto si paventava a Roma.
Gli eventi traumatici di quel ferale evento, che mostrò intimamente di non condividere, segnarono profondamente la sua nunziatura.
Gli storici sono concordi nel riconoscere che Salviati fu tra i pochi testimoni al massacro a rendersi conto sin dall’inizio di cosa fosse davvero successo e delle conseguenze che ne sarebbero derivate.
A metà di gennaio del 1578, venne richiamato alla corpe papale ed al rientro, verso la fine di giugno, fu ricevuto immediatamente da Gregorio XIII, al quale fece un lungo resoconto degli anni trascorsi in Francia.
Se da una parte si era fatto dei nemici in Spagna per le sue posizioni francofile e a Roma per il rigore e la severità dimostrati nell’esercizio delle sue funzioni, dall’altra era apprezzatissimo dal popolino romano per la sua sollecitudine verso la povera gente e la sua grande generosità. In vent’anni finanziò l’edificazione o il restauro di tre chiese (S. Giacomo in Augusta, S. Maria in Aquiro e S. Gregorio al Celio), due ospedali (S. Giacomo degli Incurabili e S. Rocco delle Partorienti) e un convitto (il collegio Salviati destinato agli orfani di S. Maria in Aquiro). Secondo fonti coeve, tali opere edilizie gli sarebbero costate la somma di centoquarantamila scudi.
Passò a miglior vita il 16 aprile 1602 e, per sua espressa volontà i funerali vennero celebrati in S. Maria della Minerva; dispose ancora che i suoi resti mortali venissero tumulati nella chiesa di S. Giacomo, prossima all’ospedale omonimo, da lui, con dedizione e passione, munificamente rifondato e dotato.
Dopo sette secoli, con disinvolta ed imperturbabile trascuranza dei politicanti in auge, venne disposta la dismissione del S. Giacomo degli incurabili per ragioni di bilancio (cartolarizzazione). La decisione della Regione Lazio – n. 8 del 3 settembre 2008 – venne adottata, in un periodo tormentato ed infausto, dal presidente (alias governatore) di quella Giunta, Pietro (detto Piero) Marrazzo nominato in quell’anno commissario ad acta dal Governo per porre riparo al procurato, ma prevedibile, dissesto finanziario.
Immediatamente impugnò, l’improvvido provvedimento (bisticcio tautologico voluto) di chiusura, con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio n.10893/2008 Reg. Gen., opponendosi alla trasformazione del nosocomio in senior house di lusso, la discendente del Cardinale, Oliva Maria Salviati, con l’assistenza e rappresentanza dell’avv. Isabella Maria Stoppani. Entrambe queste Donne – con irriducibile tenacia, la prima, e fine e profonda conoscenza giuridica, la seconda – sono riuscite, come sto per evidenziare, dopo tre lustri di strepitus fori, a coronare il nobile intento: la vittoria finale è stata, ben a ragione, definita un atto di giustizia sociale contro lo spreco e a tutela del diritto alla cura dei malati.
Il T. A. R., Sezione Terza Quater, con verdetto n. 5660 del 22 maggio 2018, onninamente ignorando e disattendendo le ragioni e le tesi magistralmente sostenute dalla Difesa della ricorrente – e mostrando di adagiarsi acriticamente alle tesi dell’Ente resistente – respingeva il ricorso ritenendo infondato il motivo con cui la ricorrente aveva dedotto il difetto di istruttoria nella parte in cui l’amministrazione regionale non si sarebbe avveduta dell’esistenza di un vincolo di destinazione (ad ospedale) impresso sulla ridetta struttura in virtù della donazione modale effettuata dal Cardinale Salviati in favore della omonima Confraternita di San Giacomo degli Incurabili ed al Collegio Salviati, “in quanto l’amministrazione regionale è intervenuta incidendo non tanto sulla destinazione dell’ospedale (rimasta invariata secondo quanto riferito dalla difesa dell’amministrazione regionale nella memoria depositata in data 13 marzo 2018, ove si afferma espressamente che il suddetto immobile “a tutt’oggi è iscritto nel catasto dei fabbricati con categoria B2 – ospedale” quanto, piuttosto, sulla attività sanitaria in senso stretto al suo interno svolta. Del resto, neppure la sussistenza di un vincolo di destinazione quale quello invocato nel caso di specie potrebbe costringere l’attuale proprietario (Regione Lazio) a svolgervi una attività che, per note ragioni di sostenibilità finanziaria, non è al momento in grado di proseguire. Ciò che non esclude, per altro verso, che una volta cessato lo stato di emergenza in cui versa la Regione Lazio sul piano della spesa sanitaria (e da cui scaturisce come detto la necessità di intervenire mediante sì drastiche riduzioni funzionali) la struttura medesima non possa riprendere a funzionare quale presidio sanitario (l’unica attività possibile, ossia, sulla base del ridetto atto di liberalità)”. Il T. A. R. riteneva, inoltre, che, pur a fronte di un potere ampiamente discrezionale di intervento nonché a fronte di ragioni tecnico-amministrative per cui lo svolgimento di attività sanitaria all’interno della predetta struttura si rivelerebbe del tutto antieconomico, parte ricorrente si fosse limitata ad esprimere in contrario soltanto alcune generiche enunciazioni di principio.
Con tempestivo ricorso, che assumeva il n. 512 del 2019 del Reg. Gen. Ric., la Salviati interponena impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, denunciando, con molteplici motivi, l’ingiustizia ed erroneità della sentenza.
Con sentenza n. 2802, assunta nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2021, pubblicata il 7 aprile 2021, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – III Sezione, Presidente Michele Corradino, Estensore Paola Alba Aurora Puliatti; consiglieri Stefania Santoleri, Solveig Cogliani, Giovanni Tulumello – riformava la summenzionata decisione del Giudicante a quo, accoglieva l’appello, osservando, tra l’altro:
«…Pur non sussistendo elementi sufficienti a delibare l’adombrato sospetto che scopo della legge regionale n. 14/2008 e del provvedimento commissariale impugnato fosse quello di sopprimere l’attività ospedaliera del San Giacomo per utilizzare l’immobile ed i beni correlati come mere rendite patrimoniali, mutando la destinazione di un bene di notevole valore artistico e storico, oltre che in violazione dell’art. 32 Cost. anche in violazione dell’art. 42 Cost., con riferimento all’uso esclusivo impresso dal donante, il Collegio ritiene, tuttavia, che, secondo i canoni di ragionevolezza e buon andamento, la discrezionalità amministrativa incontra nel caso in esame il limite derivante dalla “storica” destinazione dell’immobile a tale pubblica finalità, anche a prescindere dal profilo civilistico sollevato dalla Regione concernente l’attualità giuridica del vincolo di destinazione così risalente nel tempo, in quanto, proprio in ragione dell’importanza storica e morale della donazione e della destinazione nei secoli dell’immobile, la scelta dell’Amministrazione non potrebbe prescindere da adeguata ponderazione e bilanciamento dei vari profili di interessi implicati, di rilevanza sia pubblica che privata. Di conseguenza, se normalmente il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, sono però fatti salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà della valutazione dell’autorità procedente (in generale, Consiglio di Stato sez. IV, 10/12/2020, n.7880)
«(omissis) La regola costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione non si può ritenere che possa legittimare lo smantellamento di un servizio pubblico ospedaliero in conseguenza della mera rilevata “inefficienza” di gestione e senza alcuna preventiva analisi ed adeguata motivazione in ordine alle cause e responsabilità dell’inefficienza, all’esame e ponderazione di eventuali strategie di superamento della crisi gestionale, alla valutazione dell’interesse pubblico e degli interessi degli assistiti nel territorio. Si è più volte rilevato, in linea generale, che sebbene le Regioni dispongano di un ampio potere discrezionale nello stabilire come le risorse disponibili per il sistema sanitario debbano in concreto essere utilizzate, tale potere va esercitato tenendo conto di molteplici esigenze, quali il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, l’efficienza delle strutture pubbliche, l’interesse pubblico al contenimento della spesa e finanche le legittime aspettative degli operatori privati che operano nel settore (Consiglio di Stato sez. III, 17/12/2015, n.5729; 18 giugno 2013, n. 3327; Id., 14 gennaio 2013, n. 134). Tuttavia le regole della logica e della proporzionalità che presiedono al corretto esercizio della discrezionalità amministrativa impongono all’Amministrazione di valutare la possibilità del recupero dell’efficienza di una struttura sanitaria pubblica, prima di ogni altra ipotesi, nell’interesse della collettività; valutazione questa che si impone nel caso in esame anche in considerazione dell’esistenza di un vincolo “storico” di destinazione del bene immobile “alla cura dei malati”, che l’odierna appellante legittimamente fa valere quale ulteriore limite, nel caso concreto, all’esercizio della discrezionalità amministrativa».
La P. A. non demordeva e ricorreva alla Suprema Corte. In giudizio venivano chiamati, oltre la signora Salviati, la ASL (che aderiva all’impugnativa) nonchè il Ministero dell’economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il ricorso prendeva il n. 15243/2021 del Reg. gen. e veniva assegnato alle Sezioni Unite col n. 366/2022; discusso nella Camera di Consiglio all’udienza del 12 luglio 2022 e definito con ordinanza n. 4386 depositata il 13 febbraio 2023.
Osservava la Corte in quell’arresto giurisprudenziale:
«Avverso detta sentenza (del Consiglio di Stato) ricorre per cassazione (la Regione Lazio), ex art. 111, ottavo comma Cost., nonché 362 cod. proc. civ. e 110 d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.).
«La parte privata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. L’Azienda Unità Sanitaria (…) ha depositato controricorso adesivo al ricorso della Regione mentre le altre parti intimate non hanno svolto difese.
«In particolare il Consiglio di Stato, (ha) rilevato che la ricorrente aveva un interesse qualificato a che l’Ospedale S. Giacomo fosse utilizzato come tale, nel rispetto delle volontà del proprio avo, che, sin dal 1593 aveva impresso un vincolo di destinazione a detta attività dell’immobile ……
… «Può pertanto senz’altro ritenersi che di detto storico vincolo di destinazione, discendente dalla menzionata donazione modale, il Consiglio di Stato abbia valutato l’incidenza nei limiti della propria cognizione, ex art. 8, comma 1, cod. proc. amm., su questione incidentale relativa a diritti; e, quand’anche detta valutazione fosse sfociata in giudizio da reputarsi erroneo, il relativo vizio integrerebbe al più un error in procedendo, insuscettibile d’integrare la pretesa violazione dei limiti esterni della giurisdizione per sconfinamento nelle attribuzioni riservate, in materia di diritti soggettivi, al giudice ordinario (cfr., più di recente, Cass. SU, ord. 9 giugno 2022, n. 18638).
«Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che «Le decisioni del giudice amministrativo concernenti la legittimità dei provvedimenti della P.A. possono essere impugnate, con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., qualora siano affette da eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, vizio che è configurabile quando l’indagine svolta dal medesimo giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, evidenzi l’intento dell’organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell’Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa» (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. SS.UU., ord. 4 febbraio 2021, n. 2604).»
……………
E così concludendo:
«Ne consegue che in detta valutazione il Consiglio di Stato non ha invaso la sfera del merito riservata all’Autorità amministrativa, restando nei limiti della propria giurisdizione di legittimità sull’atto amministrativo, potendo la relativa valutazione, ove mai erronea, integrare al più un error in iudicando non denunciabile in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
«Il ricorso va pertanto rigettato».
Passiamo adesso ad esaminare la vicenda torremaggiorese e ricordiamo subito che anche in questo luogo esisteva, patrocinato dalla Beneficenza pubblica, un Ospedale sotto il titolo di S. Giacomo. Lo ricordano diverse fonti, tra le quali: La Ricettizia di Torremaggiore; Atti e documenti relativi alle Chiese di San Nicola e Santa Maria della Strada, coordinti, presentati ed illustrati da Mario A. Fiore, Nicola Caputo, Torremaggiore, 1966. Ex doc. XX: Statuti ovvero capitolari della Chiesa Parrocchiale di S. Maria della Strada di Torremaggiore, pp. 107, ss. ov’è dato leggere:
«Della Chiesa di San Giacomo. È anco questa Grancia soggetta alla nostra parrocchiale; alla medesima è annesso l’Ospidale; ed il nostro Clero, oltre i primi Vesperi, e Messa parata che vi canta una con tre Messe piane nello stesso giorno del medesimo Santo Apostolo Titolare, vi celebra anco in tutte le Domeniche la Messa piana prò benefactoribus; per le quali il suddetto Clero ne percepisce dal di luj Priore, ò Amministratore docati dodici per ogni anno che gli paga in ogni otto di settembre. Il detto Priore, ò Amministratore è obbligato di dare in ogni anno il conto della sua amministrazione alla Corte Vescovale di San Severo; e suoj Ministri … Detto Ospidale tiene le sue rendite, consistentino in tanti affitti di case e Vigne e Territorij, come dalla sua Platea ascendenti alla somma da fertile, ad infertile di docati 50 l’Anno in circa. Oltre l’accennato peso di celebrazione, tiene anco quello di pagare al nostro Arciprete carlini trenta l’Anno, a riflesso dell’assistenza a’ moribondi, che dà à poveri Passagieri, che s’infermano in esso.»
Ed ancora nel: Teatro topografico storico-poetico della Capitanata, e degli altri luoghi più memorabili, e limitrofi della Puglia del Dr. Legale, e corrispondente della Società Economica di Capitanata, precettore di eloquenza, di poesia, di lingua, e riti Greci, degl’Israeliti, e de’ primi Cristiani nel patrio Seminario, e fuori pur di Giurisprudenza, e Filosofia da 36 anni. D. Matteo Fraccacreta del fu Carlo di Sansevero di Puglia, Tomo IV. Napoli, 1834. Nella tipografia di Angelo Coda. Rapsodia VIII, parafrasi 78, pp. 356, s., ove si legge:
«S. Giacomo fu un Oratorio coll’Ospizio dei poveri infermi al Nord della strada del Carmine circa 40 passi dal palazzo del Principe. Fu Grancia di S. Maria. Il Clero vi celebrava i primi Vespri, la Messa parata con tre piane nella festa del Santo, ed una ogni Domenica: onde annui doc. 12 esigeva dal Priore suo Partecipante ogni dì 8 Settembre, oltre tre l’Arciprete pe’ Sacramenti a queg’infermi forastieri, e 6 pe’ filiani … Da più anni è diruto, e dovrebbe riergersi con le rendite assorte dalla Beneficenza! Opera la più pia da reintegrarsi quanto prima. Nella Visita fol. 35 di Mons. D. Francesco Antonio Sacchetti nel 21 Giugno 1642, ch’è nell’Episcopio, leggesi, che in S. Giacomo sudetto eravi l’Ospedale con sei letti in due stanze, ed oltre l’altare maggiore di S. Giacomo, l’altro di S. M. delle Grazie, colla Confraternita di Laici cum palliolis nigris. Sporgeva dalla detta strada sino agl’Inforzi o muri verso il Piano al Nord. L’accenna pure Monsig. Summantico nella Visita, ch’è pur nell’Episcopio, nel 27 Febbrajo 1719.»
Qualche notizia è offerta, altresì, da: Roberto M. Pasquandrea, I “San Giacomo” di Torremaggiore. In «Gazzetta Sanitaria della Daunia», Foggia 1993.
Il nosocomio riprese rivivescenza, nel 1936 per propizia iniziativa del dottor Vincenzo Ciaccia, presidente all’epoca della Congregazione di Carità locale. Venne da quest’ultimo chiamato da Venezia il nipote prof. Salvatore Ciaccia, libero docente in ortopedia in quella Università degli Studî a fungere da chirurgo ed ortopedico a dirigere la prima esigua équipe di volontari, veri pionieri: i dottori Aurelio De Nittis (medicina generale) e Ugo Ametta (ostetrico-ginecologo), affiancati col ruolo infermieristico e di segretaria dalla solerte, indimenticabile, Suor Giustina, professa delle Figlie di Sant’Anna. Oggi, manco a dirlo, il nostro “San Giacomo” è stato rimesso, ancora una volta nei secoli, in istato di quiescenza.
Fa d’uopo, ora, riferire dell’umile “Sacerdote di campagna”, mentovato sul principio: il sacerdote, filantropo, don Giovanni di Pumpo. Nacque da Nicola e Maria Michela De Cesare a Torremaggiore il 30 giugno 1883 ed entrò adolescente nel seminario di San Severo, ove studiò per un decennio. Fu ordinato sacerdote, a titolo di sacro patrimonio proprio, dal vescovo Emmanuele Merra il 30 luglio 1906 e nel 1907 venne nominato dal medesimo Presule rettore – cappellano della chiesa di S. Maria di Loreto, incombenza alla quale assolse con grande dignità e modestia fino al giorno estremo della vita. Voglio (e devo) ricordare che fu mentore, nel senso meramente laico del termine, e generoso mecenate di molti giovani torremaggioresi che aiutò anche finanziariamente negli studi superiori e per i quali la sua dimora rappresentò una fucìna di sapere ed ai quali mai impose i suoi punti di vista, lasciando loro piena libertà di opinioni e di giudizio: la maggior parte non gli serbò riconoscenza. Voglio, qui, ricordarne, emlematicamente due: Eugenio Tosto, democristiano, stimato autore di un dizionario della parlata torremaggiorese e preside nei patrii licei; e Pasquale Ricciardelli, comunista, consigliere provinciale e primo direttore della locale biblioteca «Michele De Angelis». Dispose dei suoi beni a favore dei poveri (Ente Comunale di Assistenza) di Torremaggiore col testamento olografo del 25 gennaio 1955 e pedissequi codicilli del 27 e 30 gennaio 1955 (pubblicato agli atti del not. dottor Enrico Cassano il 7 marzo 1956, rep. 4875, racc. 1083, trascritto alla Conservatoria dei RR. II. di Lucera ai numm. 4841 del Registro generale e 355964 del Registro particolare dell’anno 1956). Con detto testamento fu disposta l’inalienabilità perpetua dei beni e l’obbligo per il chiamato alla successione di provvedere alla tumulazione della salma del Testatore nella tomba del ss.mo Rosario vicino ai resti mortali dei di Lui genitori; nonchè alla celebrazione di una messa piana mensile in suffragio suo e dei di lui Genitori. Prescriveva, altresì, che, qualora inconsideratamente ed abusivamente si fosse proceduto in qualsiasi tempo ad alienare anche una minima parte dei beni, l’istituito avrebbe perduto tutto il compendio, che sarebbe passato agli eredi del sangue, ossia: ad Elvira, Carolina ed Amalia figlie del fratello Vincenzo; ad Antonio, Ernesto, Giovanni e Nicola, figli del fratello Matteo. Il considerevole asse ereditario consistette in tre fondi rustici, posti nell’agro di Torremaggiore: uliveto in contrada Simeone, esteso ha. 0.45.45; vigneto alla contrada Pagliara vecchia, di ha. 0.45.50; vigneto e seminativo in contrada Muraldo, di ha. 8.44.50. Ed in tre fondi urbani anche in Torremaggiore alla via Marsala, n° 107 (pian terreno), n° 109 (piano soprastante) e n° 111 (cantina), che costituirono la sua abitazione. Si spense per infarto il 2 marzo 1956.

La scheda testamentaria – della quale non mi sembra vi sia traccia negli archivi comunali – resta monumentale testimonianza della sua rettitudine e scrupolosità: ben sapendo che per la formale validità dell’olografo fosse necessaria, tra l’altro, l’apposizione della data di redazione, si premurò, ad un certo punto, di far presente che, a motivo di stanchezza fisica, differisse la stesura ad un momento successivo. Godetti della sua amicizia ed alcune sue carte sono attualmente in mio possesso. Ne scrissi in Cristiani d’Oriente in Puglia Dauna; contributo allo studio dell’immigrazione Arbëresh; vol. I, cap. VIII, § 19; Bari 2024.
Devo ora, a beneficio degli eventuali lettori di questa nota, soffermarmi ad indicare succintamente (la circostanza ed il luogo sono impeditivi di ulteriore approfondimento) le origini e la natura dell’ente chiamato alla successione.
Principierò col rammentare che il Regio Decreto 7 luglio 1866, n. 3036 – meglio noto come Legge eversiva dell’asse ecclesiastico per la soppressione delle corporazioni religiose – rimosse la personalità giuridica a ordini, congregazioni e ritiri con vita in comune, confiscandone i beni. Con quella disposizione – parte rilevante della legislazione eversiva post-unitaria – si mirava a risanare le finanze statali e laicizzare il patrimonio ecclesiastico.
Come risultato, per quel che dappresso c’interessa, lo Stato incamerò le fabbriche redditizie del Convento dei Cappuccini di Torremaggiore. Con verbale di cessione del 16 giugno 1867, approvato dall’Intendente di Finanza il 16 luglio successivo e registrato il 4 agosto, quelle fabbriche pervenivano al Comune di Torremaggiore a fronte della corresponsione di un annuo canone di £. 100. Il Comune affrancava detto canone, divenendo pieno proprietario del cespite, in forza d’istrumento rogitato dal notar Michele Piccinino il 14 giugno 1882. (Cfr.: Memoria sul Convento dei Cappuccini e la Chiesa di S. Maria degli Angeli in Torremaggiore – dalla soppressione del 1866 ad oggi, per Mario A. Fiore, N. Caputo, Torremaggiore, 1971; p. 11 e passim).

-foto storiche dell’Ospedale San Giacomo – archivio fotografico www.torremaggiore.com
In virtù della legge 3 agosto 1862, n. 753, in vigore dal 1 gennaio 1863 tale cespite confluì nel patrimonio amministrato dalla Congregazione di Carità, ente pubblico e laico, istituito nei comuni italiani (formalizzato nel 1862) per gestire l’assistenza ai poveri, le opere pie e i beni patrimoniali destinati alla beneficenza, assorbendo spesso le competenze caritative della Chiesa. Si deliberava sui punti notevoli:
«Art. 1 – Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.
«Art. 26 – In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità.
«Art. 27 – Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro membri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 10000 abitanti, e di otto membri, oltre il Presidente, negli altri.
«Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.
«Art. 28 – Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale e sta in ufficio quattro anni.
«Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d’autunno; è ad essi applicabile l’articolo 6; assumono l’ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.
«Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall’anzianità.
«Art. 29 – Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a prò dei poveri in forza di legge, o quando nell’atto di fondazione non venga determinata l’Amministrazione, Opera pia o pubblico Stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l’incarico.
«Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un’Amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 28.»
La Legge 3 giugno 1937, n. 847, istituiva in tutti i comuni del Regno l’Ente Comunale di Assistenza (ECA), sopprimendo le Congregazioni di Carità. Questo organismo, come quello soppresso, aveva lo scopo precipuo di fornire assistenza alle persone e alle famiglie in condizioni di indigenza o necessità.
Ai sensi dell’art. 25 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, gli Enti Comunali di Assistenza vennero soppressi e le loro funzioni, competenze, personale e beni trasferiti al Comune in cui l’ente stesso aveva sede.
È da rimarcarsi, comunque, che la legge n. 847/1937 è stata in effetti abrogata solo dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133).

Per gli effetti l’asse ereditario del sacerdote Di Pumpo pervenne da ultimo, con i pesi e le condizioni espresse nella scheda testamentaria, al Comune di Torremaggiore.
Come finale reminiscenza del nostro sacerdote-filantropo mi piace ricordarlo mentre celebrava, di buon mattino nella sua chiesa di Loreto, la Divina Liturgia; e, quindi, dismessi i modesti paramenti sacri ed indossati gli abiti da contadino, portarsi, sul carretto trainato da un ronzino, unitamente agli operai a lavorare manualmente nelle sue campagne. Il pomeriggio, rincasando, si dedicava alla gioventù di turno ed, infine, all’“Ave Maria” ritornare alla sua chiesetta per recitare devotamente il Rosario ai piedi della santa Icona, della quale è stato fatto scempio nel restauro.
Naturalmente, a nessuno, politicante locale, nè ad alcun partecipante del clero, sembra sia passato per la mente di perpetuarne, in una qualsivoglia maniera, la memoria e porre in atto la sua volontà.
Tra l’oblivione, quasi incolpevole dei discendenti del sangue; la sciatta noncuranza della clericale Famiglia d’elezione succeditrice nelle chiese di Loreto e del Rosario (Sant’Anna) – forse per mancanza di lauto tornaconto prossimo? – ed il disinteresse dei politicanti locali, impegnati in improduttive “mostre” e sterili “eventi” in uno al disgustoso ed imbelle codazzo di assecla; la colpevole inerzia dei defensores civitatis succedutisi nel tempo (al solito lautamente foraggiati) – ognuno arroccato a recitare la propria parte in commedia – non ritrovo alcuno che si fosse dato la pena di rispettarne le Sue ultime volontà.
Ed anche la c. d. società intellettuale del luogo si ritrova del tutto assente e sembra supinamente rassegnata; quantunque (e mi corre l’obbligo di rammentarlo col Zagrebelsky) “il dovere degli intellettuali è ricordare che esiste un’alternativa alla rassegnazione: altrimenti cediamo a quello che Julien Benda ha chiamato il tradimento dei chierici. Il futuro non è già scritto una volta per tutte e dipende da noi. Ex malo bono”.
A fronte di tanto misfatto mi sento di poter, allo stato, concludere col Divino Poeta:
Giusti son due, e non vi sono intesi;
superbia, invidia e avarizia sono
le tre faville c’hanno i cuori accesi.
Non mi difetta, tuttavia, la speranza che, da qualche parte, sorga anche tra noi uno Spirito eletto, emulo nella tenace costanza di Oliva Salviati, che possa trovare la tecnica assistenza di un’avvocato della tempra di Isabella Maria Stoppani, con l’energia di far rispettare le Ultime Volontà del sacerdote-filantropo del nostro paese.
Avv. Mario A. Fiore
Torremaggiore lì 15/03/2026
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