Siccome da alcuni giorni una “casina” sul nostro Corso Giacomo Matteotti ha riaperto le porte ai suoi soci che seduti in gruppo fanno salotto sul marciapiede antistante, ho pensato di inviarti questa mia riflessione.
Il DL 14 gennaio 2021 n.2 coordinato con la legge di conversione del 12 marzo 2021 n. 29 all’art. 2 bis recita:
1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività’ dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande […] che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità’ tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione […].
Sul sito della Regione Puglia nella sezione MISURE PER LE ATTIVITÀ-SPECIALE CORONAVIRUS si legge alla voce “Circoli culturali e ricreativi”:
Circoli culturali e ricreativi: Sono sospese le attività.
Pertanto dal combinato disposto dei due dettatisi ricava che i circoli culturali e ricreativi (e quindi anche quelli di partito che ad essi sono assimilati) soltanto per la “somministrazione di alimenti e bevande” e “secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento” (e tale è lo stazionare in piedi o seduti in gruppo davanti alla sede del circolo) e “nel rispetto dei protocolli stabiliti per le attività economiche il medesimo oggetto” (ossia la somministrazione di alimenti e bevande la quale deve sottostare alle stesse norme di sicurezza alle quali sono tenuti bar, ristoranti e pizzerie).
Quindi, se la mia interpretazione delle richiamate norme è corretta:
nei circoli ricreativi e culturali e in quelli di partito, fino alla dichiarazione della fine dello stato di pandemia, i soci non possono avere libero accesso e diritto di stazionamento, se non per lo stretto tempo necessario per l’asporto di alimenti e bevande così come avviene per le attività commerciali che trattano gli stessi prodotti merceologici.
Mi sbaglio ?
Pontonio Antonella
Segretario Regionale Femminile Fiamma Tricolore Puglia