Edicole chiuse a Torremaggiore, lettera aperta di Peppino Lamedica al sindaco Emilio Di Pumpo

Gentile Sindaco di Torremaggiore

Premesso che
il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19
– detta le linee generali di intervento “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusine del virus COVID-19” (art.1 c.1);
– elenca quali sono le misure che -“secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale”- possono essere adottate (art.1 c.2 );
– stabilisce che le misure di cui all’art. 1 “sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art.2 c.1);
– mette nel nulla tutte le ordinanze sindacali -emesse per fronteggiare l’emergenza- in contrasto con le misure adottate dal governo. (“I sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali” come si legge al 2° comma dell’art.3);
Premesso che
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020
– detta -dichiarando la decadenza di tutte le altre in precedenza prese- le “ulteriori disposizioni attuative” ex art. 2 c.1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19;
– non contempla tra le attività soggette a chiusura quelle di vendita di giornali statuendo, infatti, alla lettera z) del suo articolo 1 ”Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro”;
Premesso che
l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia 18 aprile 2020 n.211 dispone,
– “con riferimento all’intero territorio regionale”, “la chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità”, ma non quella delle edicole come recita nella sua premessa dove ritiene “di dovere, comunque, assicurare le attività delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie”
chiedo
-in considerazione del fatto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 10 aprile 2020 alla lettera z) del suo articolo 1 stabilisce che -a differenza di altre attività merceologiche per le quali è prevista la eventuale la chiusura- ”Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie”-
– di conoscere in forza di quale normativa, relativa alle misure “per contrastare la diffusione del COVID 29 secondo criteri di adeguatezza e principi di proporzionalità al rischio”, è stata adottata l’ordinanza n. 35 in data 23.04.2020 (chiusura edicole e tabaccai), visto che il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 dichiara (articolo 2 c.3) inefficaci le ordinanze emesse dai sindaci -“dirette a fronteggiare l’emergenza”- che risultino “in contrasto con le misure statali”, come palesemente, per quanto sin qui esposto, tale è da ritenersi la predetta ordinanza.
Pertanto, se giusta è la mia interpretazione dei decreti emanati per l’ emergenza virus e, conseguentemente, sono fondati i miei dubbi circa la legittimità del provvedimento da lei adottato, la invito a revocare quella ordinanza.

Peppino Lamedica