Il Sindaco di Torremaggiore ha reso noto che che il versamento della rata in acconto IMU, dovuta per l’anno 2021, deve essere effettuato entro il 16 giugno 2021, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di seguito riportate:
ALIQUOTE (Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021)
| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquota | Moltiplicatore | Cod. Trib. |
| Abitazione principale – cat. Catastali A/1, A/8 e A/9 (DETRAZIONE € 200,00) | 6,00‰ | 160 | 3912 |
| Aliquota di base | 9,30‰ | Cat. B (140); Cat. C/3, C/4, C/5 (140); Cat. A/10 (80), Cat. C/1 (55); | 3918 |
| Terreni agricoli | 7,60‰ | 135 (esentati i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) | 3914 |
| Unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6, C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo | 10,30‰ | 160 | 3918 |
| Unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6 e C7 concesse in comodato d’uso gratuito ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, c.3, lett. a) | 10,30‰ | 160 | 3918 |
| Aree fabbricabili | 10,60‰ | Considerare il valore commerciale | 3916 |
| Altri Immobili – Gruppo Catastale D, ad eccezione della categoria D10 | 7,60‰ (Quota Stato) 1,70‰ (Quota Comune) | D/5 (80);cat. D, escluso D/5 (65); cat. D privi di rendita (valore contabile) | 3925 (Stato) 3930 (Comune) |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 13, comma 8, D. L. 201/2011) | 1,00‰ | 3913 (Comune) | |
| Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0,00‰ |
DETRAZIONE D’IMPOSTA
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
ESENZIONI IMU PER IL SETTORE TURISTICO
L’art. 1 comma 599 della legge 178/2020 ha stabilito l’esenzione della prima rata IMU 2021 relativamente a:
– immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
– immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Tutte le agevolazioni/esenzioni necessitano di Dichiarazione IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 160/2019, da presentare entro il 30 giugno 2022.

