{"id":16701,"date":"2020-12-07T23:48:15","date_gmt":"2020-12-07T21:48:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/?p=16701"},"modified":"2020-12-07T23:48:18","modified_gmt":"2020-12-07T21:48:18","slug":"la-regione-puglia-ha-istituito-la-zona-arancione-per-venti-comuni-pugliesi-incluso-torremaggiore-ed-altri-del-foggiano-della-bat-e-del-barese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/2020\/la-regione-puglia-ha-istituito-la-zona-arancione-per-venti-comuni-pugliesi-incluso-torremaggiore-ed-altri-del-foggiano-della-bat-e-del-barese\/","title":{"rendered":"La Regione Puglia ha istituito la zona arancione per venti comuni pugliesi incluso Torremaggiore ed altri del foggiano, della BAT e del barese"},"content":{"rendered":"\n<p>Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato \nl\u2019ordinanza n. 448 con la quale dispone, con decorrenza dall\u20198 dicembre \nsino al 14 dicembre 2020, di configurare come \u201carea arancione\u201d i \nseguenti Comuni:<\/p>\n\n\n\n<p>Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT;<\/p>\n\n\n\n<p>Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, \nSan Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, \nTroia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant\u2019Angelo della provincia di Foggia;<\/p>\n\n\n\n<p>nonch\u00e9 nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNei Comuni segnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della \nRegione Puglia&nbsp; \u2013 dichiara il presidente Michele Emiliano&nbsp; \u2013 permangono \nsituazioni di rischio epidemiologico che intendiamo controllare \nallungando di una settimana il regime della cosiddetta \u2018area arancione\u2019,\n nella speranza di vedere calare i contagi. Se tale circostanza si \nverificher\u00e0, si passer\u00e0 anche nei suddetti Comuni in area gialla a \npartire dal 14 dicembre. L\u2019ordinanza \u00e8 stata preventivamente concordata \ncon il Governo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza dispone che, nei suddetti venti Comuni, si applicano le \nseguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>\u00c8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o \nprivati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o \nabitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per\n motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o\n usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;<\/li><li>Sono\n sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, \nristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del \ncatering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano \nrispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere\n il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a \ndomicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0\n di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22 la \nristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle \nadiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di \nalimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante\n situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli \nospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di \nassicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di \nalmeno un metro;<\/li><li>L\u2019Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre \n2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a \neccezione di quelle di cui all\u2019articolo 3, si applicano anche ai \nterritori di cui alla presente ordinanza;<\/li><li>Resta salvo il potere \ndei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza \nnell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di \nadeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da\n una particolare situazione locale;<\/li><li>Salvo che il fatto \ncostituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla \npresente ordinanza comporta l\u2019applicazione delle sanzioni previste \ndall\u2019art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni\n dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Alla base dell\u2019ordinanza n. 448 ci sono le seguenti considerazioni:<\/p>\n\n\n\n<p>il Dipartimento della Salute ha trasmesso l\u2019analisi dei dati di \nmonitoraggio della diffusione del contagio, sulla base degli indicatori \ndi monitoraggio di cui al DM 30 aprile 2020 calcolati a livello \nprovinciale, dai quali emergono specifiche criticit\u00e0 a carico delle \nprovince di Foggia e BAT, che comportano una valutazione di rischio \n\u201calto\u201d con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione dell\u2019epidemia \nnonch\u00e9 una valutazione di rischio \u201calto\u201d con riferimento agli impatti \nsul sistema sanitario regionale;<\/p>\n\n\n\n<p>il Dipartimento ha trasmesso anche un\u2019ulteriore analisi dei dati di \nmonitoraggio, che ha evidenziato specifiche criticit\u00e0 in alcuni \nterritori comunali, prendendo in esame diversi indicatori a livello \ncomunale tra cui: il numero assoluto di nuovi casi positivi al test \nmolecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati nelle \nultime due settimane di monitoraggio (periodo 16-22 e 23-29 novembre); \nil tasso di incidenza (numero di nuovi casi rapportato alla popolazione \nresidente) per ciascuna delle due settimane, il rapporto tra il tasso di\n incidenza comunale con l\u2019analogo tasso regionale per ciascuna delle due\n settimane;<\/p>\n\n\n\n<p>l\u2019analisi condotta si basa su una metodologia di valutazione che \nprevede che nei comuni in cui si sia registrato un numero di casi \npositivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 \nrilevati in ciascuna delle due settimane superiore a 10, sia valutato il\n superamento di una delle due soglie di rischio seguenti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza \nregionale superiore al valore di 1,3 (che corrisponde ad un eccesso del \n30% di incidenza comunale rispetto al valore regionale) in entrambe le \nsettimane di monitoraggio;<\/li><li>rapporto tra tasso di incidenza \ncomunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 nell\u2019ultima \nsettimana di monitoraggio (che corrisponde ad un eccesso superiore al \n100% rispetto al valore regionale);<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>i risultati dell\u2019analisi hanno condotto il Dipartimento della Salute a\n rilevare che, nelle due province classificate con valutazione di \nrischio \u201calto\u201d, alcuni comuni superano almeno una delle soglie di \nrischio come di seguito specificato:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>nella Provincia BAT, i Comuni di: Andria, Barletta, Bisceglie e \nSpinazzola (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso \ncomunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane);<\/li><li>nella\n Provincia di Foggia, i Comuni di: Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, \nCerignola, Lucera, Manfredonia, Monte Sant\u2019Angelo, San Marco in Lamis, \nSan Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta (n. \ncasi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso \nregionale superiore a 1,3 per due settimane), Foggia (n. casi \nsettimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso \nregionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana);<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>al di fuori dei due ambiti provinciali classificati a rischio \u201calto\u201d \nsulla base degli indicatori e dell\u2019algoritmo di valutazione di cui al DM\n 30 aprile 2020, il Dipartimento della Salute ha altres\u00ec rilevato una \nspecifica ulteriore criticit\u00e0 nei comuni di Altamura e Gravina in Puglia\n della Provincia di Bari, che mostrano un rapporto tra tasso di \nincidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 in \nentrambe le settimane di monitoraggio;<\/p>\n\n\n\n<p>il Dipartimento ha concluso che nei Comuni delle province di Foggia e\n BAT, come sopra menzionati, e nei Comuni della Provincia di Bari, \nAltamura e Gravina in Puglia, i dati di monitoraggio hanno rilevato un \nrischio elevato, sia con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione del \ncontagio che alla valutazione degli impatti sul sistema sanitario \nregionale, tale da imporre l\u2019adozione di misure supplementari idonee a \n(ri)collocare in aree \u201carancioni\u201d infraregionali i predetti territori, \napplicando ad essi le misure di cui all\u2019articolo 2 del citato Dpcm 3 \ndicembre 2020;<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza \u00e8 stata altres\u00ec emanata:<\/p>\n\n\n\n<p>ritenuta la necessit\u00e0 che ai fini del contenimento della diffusione \ndel virus SARS-CoV-2\/COVID-19 e ferme restando le altre misure \nprescritte dal Dpcm del 3 dicembre 2020 e dall\u2019Ordinanza del Presidente \ndella Giunta Regionale n. 444 del 4 dicembre 2020, nei Comuni di Andria,\n Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; nei comuni di \nAccadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San\n Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, \nTroia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant\u2019Angelo della provincia di Foggia; \nnonch\u00e9 nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di \nBari, con decorrenza dall\u20198 dicembre 2020 sino a tutto il 14 dicembre, \nsiano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) \u00e8 vietato ogni spostamento\n con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da \nquello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate \nesigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di \nnecessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e \nnon disponibili in tale comune; 2) sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi \ndi ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), \nad esclusione delle mense e del catering continuativo su base \ncontrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee\n guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la \nsola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme \nigienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di \ntrasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con \ndivieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque \naperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle\n aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,\n gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei \nporti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il \nrispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 3) Resta \nsalvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro \ncompetenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei \nprincipi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano \ngiustificate da una particolare situazione locale;<\/p>\n\n\n\n<p>rilevato che il potere di emanare misure pi\u00f9 restrittive da parte del\n Presidente di Regione, trova fonte normativa nelle disposizioni \nemergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. \n33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 , n. 74 e,\n successivamente, dall\u2019art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, \nn. 125, recante \u00abUlteriori misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza \nepidemiologica da COVID-19\u00bb) e nello stesso Dpcm del 3 dicembre 2020,&nbsp; \noltre che, naturalmente, nell\u2019articolo 32 della legge 833\/1978,<\/p>\n\n\n\n<p>ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui \nall\u2019art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonch\u00e9 delle condizioni\n e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, \navendone dato formale comunicazione al Ministro della Salute, restando \nsalve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute \nalla luce dell\u2019evolversi della situazione epidemiologica.<\/p>\n\n\n\n<p>La Regione Puglia, inoltre, nei limiti dello stanziamento disposto \ndal Governo con il decreto \u2018ristori quater\u2019 far\u00e0 fronte ai ristori per \nle categorie interessate soggette a restrizione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l\u2019ordinanza n. 448 con la quale<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13964,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[455,5,4,250],"tags":[1675,347,8,1962],"class_list":["post-16701","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brevi-news","category-cronaca","category-politica","category-prima-pagina","tag-covid-torremaggiore","tag-regione-puglia","tag-torremaggiore","tag-zona-arancione"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>La Regione Puglia ha istituito la zona arancione per venti comuni pugliesi incluso Torremaggiore ed altri del foggiano, della BAT e del barese - Torremaggiore On Line<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l\u2019ordinanza n. 448 con la quale dispone, con decorrenza dall\u20198 dicembre sino al 14 dicembre 2020, di configurare come \u201carea arancione\u201d i seguenti Comuni:Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT;Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant\u2019Angelo della provincia di Foggia;nonch\u00e9 nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.\u201cNei Comuni segnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia \u2013 dichiara il presidente Michele Emiliano \u2013 permangono situazioni di rischio epidemiologico che intendiamo controllare allungando di una settimana il regime della cosiddetta \u2018area arancione\u2019, nella speranza di vedere calare i contagi. Se tale circostanza si verificher\u00e0, si passer\u00e0 anche nei suddetti Comuni in area gialla a partire dal 14 dicembre. L\u2019ordinanza \u00e8 stata preventivamente concordata con il Governo\u201d.L\u2019ordinanza dispone che, nei suddetti venti Comuni, si applicano le seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus: \u00c8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune; Sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; L\u2019Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all\u2019articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza; Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale; Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l\u2019applicazione delle sanzioni previste dall\u2019art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.Alla base dell\u2019ordinanza n. 448 ci sono le seguenti considerazioni:il Dipartimento della Salute ha trasmesso l\u2019analisi dei dati di monitoraggio della diffusione del contagio, sulla base degli indicatori di monitoraggio di cui al DM 30 aprile 2020 calcolati a livello provinciale, dai quali emergono specifiche criticit\u00e0 a carico delle province di Foggia e BAT, che comportano una valutazione di rischio \u201calto\u201d con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione dell\u2019epidemia nonch\u00e9 una valutazione di rischio \u201calto\u201d con riferimento agli impatti sul sistema sanitario regionale;il Dipartimento ha trasmesso anche un\u2019ulteriore analisi dei dati di monitoraggio, che ha evidenziato specifiche criticit\u00e0 in alcuni territori comunali, prendendo in esame diversi indicatori a livello comunale tra cui: il numero assoluto di nuovi casi positivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati nelle ultime due settimane di monitoraggio (periodo 16-22 e 23-29 novembre); il tasso di incidenza (numero di nuovi casi rapportato alla popolazione residente) per ciascuna delle due settimane, il rapporto tra il tasso di incidenza comunale con l\u2019analogo tasso regionale per ciascuna delle due settimane;l\u2019analisi condotta si basa su una metodologia di valutazione che prevede che nei comuni in cui si sia registrato un numero di casi positivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati in ciascuna delle due settimane superiore a 10, sia valutato il superamento di una delle due soglie di rischio seguenti: rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore al valore di 1,3 (che corrisponde ad un eccesso del 30% di incidenza comunale rispetto al valore regionale) in entrambe le settimane di monitoraggio; rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana di monitoraggio (che corrisponde ad un eccesso superiore al 100% rispetto al valore regionale);i risultati dell\u2019analisi hanno condotto il Dipartimento della Salute a rilevare che, nelle due province classificate con valutazione di rischio \u201calto\u201d, alcuni comuni superano almeno una delle soglie di rischio come di seguito specificato: nella Provincia BAT, i Comuni di: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane); nella Provincia di Foggia, i Comuni di: Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Monte Sant\u2019Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane), Foggia (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana);al di fuori dei due ambiti provinciali classificati a rischio \u201calto\u201d sulla base degli indicatori e dell\u2019algoritmo di valutazione di cui al DM 30 aprile 2020, il Dipartimento della Salute ha altres\u00ec rilevato una specifica ulteriore criticit\u00e0 nei comuni di Altamura e Gravina in Puglia della Provincia di Bari, che mostrano un rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 in entrambe le settimane di monitoraggio;il Dipartimento ha concluso che nei Comuni delle province di Foggia e BAT, come sopra menzionati, e nei Comuni della Provincia di Bari, Altamura e Gravina in Puglia, i dati di monitoraggio hanno rilevato un rischio elevato, sia con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione del contagio che alla valutazione degli impatti sul sistema sanitario regionale, tale da imporre l\u2019adozione di misure supplementari idonee a (ri)collocare in aree \u201carancioni\u201d infraregionali i predetti territori, applicando ad essi le misure di cui all\u2019articolo 2 del citato Dpcm 3 dicembre 2020;L\u2019ordinanza \u00e8 stata altres\u00ec emanata:ritenuta la necessit\u00e0 che ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2\/COVID-19 e ferme restando le altre misure prescritte dal Dpcm del 3 dicembre 2020 e dall\u2019Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 444 del 4 dicembre 2020, nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant\u2019Angelo della provincia di Foggia; nonch\u00e9 nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari, con decorrenza dall\u20198 dicembre 2020 sino a tutto il 14 dicembre, siano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) \u00e8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 2) sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 3) Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale;rilevato che il potere di emanare misure pi\u00f9 restrittive da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 , n. 74 e, successivamente, dall\u2019art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante \u00abUlteriori misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb) e nello stesso Dpcm del 3 dicembre 2020, oltre che, naturalmente, nell\u2019articolo 32 della legge 833\/1978,ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all\u2019art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonch\u00e9 delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, avendone dato formale comunicazione al Ministro della Salute, restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell\u2019evolversi della situazione epidemiologica.La Regione Puglia, inoltre, nei limiti dello stanziamento disposto dal Governo con il decreto \u2018ristori quater\u2019 far\u00e0 fronte ai ristori per le categorie interessate soggette a restrizione.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/2020\/la-regione-puglia-ha-istituito-la-zona-arancione-per-venti-comuni-pugliesi-incluso-torremaggiore-ed-altri-del-foggiano-della-bat-e-del-barese\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La Regione Puglia ha istituito la zona arancione per venti comuni pugliesi incluso Torremaggiore ed altri del foggiano, della BAT e del barese - Torremaggiore On Line\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l\u2019ordinanza n. 448 con la quale dispone, con decorrenza dall\u20198 dicembre sino al 14 dicembre 2020, di configurare come \u201carea arancione\u201d i seguenti Comuni:Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT;Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant\u2019Angelo della provincia di Foggia;nonch\u00e9 nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.\u201cNei Comuni segnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia \u2013 dichiara il presidente Michele Emiliano \u2013 permangono situazioni di rischio epidemiologico che intendiamo controllare allungando di una settimana il regime della cosiddetta \u2018area arancione\u2019, nella speranza di vedere calare i contagi. Se tale circostanza si verificher\u00e0, si passer\u00e0 anche nei suddetti Comuni in area gialla a partire dal 14 dicembre. L\u2019ordinanza \u00e8 stata preventivamente concordata con il Governo\u201d.L\u2019ordinanza dispone che, nei suddetti venti Comuni, si applicano le seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus: \u00c8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune; Sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; L\u2019Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all\u2019articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza; Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale; Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l\u2019applicazione delle sanzioni previste dall\u2019art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.Alla base dell\u2019ordinanza n. 448 ci sono le seguenti considerazioni:il Dipartimento della Salute ha trasmesso l\u2019analisi dei dati di monitoraggio della diffusione del contagio, sulla base degli indicatori di monitoraggio di cui al DM 30 aprile 2020 calcolati a livello provinciale, dai quali emergono specifiche criticit\u00e0 a carico delle province di Foggia e BAT, che comportano una valutazione di rischio \u201calto\u201d con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione dell\u2019epidemia nonch\u00e9 una valutazione di rischio \u201calto\u201d con riferimento agli impatti sul sistema sanitario regionale;il Dipartimento ha trasmesso anche un\u2019ulteriore analisi dei dati di monitoraggio, che ha evidenziato specifiche criticit\u00e0 in alcuni territori comunali, prendendo in esame diversi indicatori a livello comunale tra cui: il numero assoluto di nuovi casi positivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati nelle ultime due settimane di monitoraggio (periodo 16-22 e 23-29 novembre); il tasso di incidenza (numero di nuovi casi rapportato alla popolazione residente) per ciascuna delle due settimane, il rapporto tra il tasso di incidenza comunale con l\u2019analogo tasso regionale per ciascuna delle due settimane;l\u2019analisi condotta si basa su una metodologia di valutazione che prevede che nei comuni in cui si sia registrato un numero di casi positivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati in ciascuna delle due settimane superiore a 10, sia valutato il superamento di una delle due soglie di rischio seguenti: rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore al valore di 1,3 (che corrisponde ad un eccesso del 30% di incidenza comunale rispetto al valore regionale) in entrambe le settimane di monitoraggio; rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana di monitoraggio (che corrisponde ad un eccesso superiore al 100% rispetto al valore regionale);i risultati dell\u2019analisi hanno condotto il Dipartimento della Salute a rilevare che, nelle due province classificate con valutazione di rischio \u201calto\u201d, alcuni comuni superano almeno una delle soglie di rischio come di seguito specificato: nella Provincia BAT, i Comuni di: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane); nella Provincia di Foggia, i Comuni di: Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Monte Sant\u2019Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane), Foggia (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana);al di fuori dei due ambiti provinciali classificati a rischio \u201calto\u201d sulla base degli indicatori e dell\u2019algoritmo di valutazione di cui al DM 30 aprile 2020, il Dipartimento della Salute ha altres\u00ec rilevato una specifica ulteriore criticit\u00e0 nei comuni di Altamura e Gravina in Puglia della Provincia di Bari, che mostrano un rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 in entrambe le settimane di monitoraggio;il Dipartimento ha concluso che nei Comuni delle province di Foggia e BAT, come sopra menzionati, e nei Comuni della Provincia di Bari, Altamura e Gravina in Puglia, i dati di monitoraggio hanno rilevato un rischio elevato, sia con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione del contagio che alla valutazione degli impatti sul sistema sanitario regionale, tale da imporre l\u2019adozione di misure supplementari idonee a (ri)collocare in aree \u201carancioni\u201d infraregionali i predetti territori, applicando ad essi le misure di cui all\u2019articolo 2 del citato Dpcm 3 dicembre 2020;L\u2019ordinanza \u00e8 stata altres\u00ec emanata:ritenuta la necessit\u00e0 che ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2\/COVID-19 e ferme restando le altre misure prescritte dal Dpcm del 3 dicembre 2020 e dall\u2019Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 444 del 4 dicembre 2020, nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant\u2019Angelo della provincia di Foggia; nonch\u00e9 nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari, con decorrenza dall\u20198 dicembre 2020 sino a tutto il 14 dicembre, siano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) \u00e8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 2) sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 3) Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale;rilevato che il potere di emanare misure pi\u00f9 restrittive da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 , n. 74 e, successivamente, dall\u2019art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante \u00abUlteriori misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb) e nello stesso Dpcm del 3 dicembre 2020, oltre che, naturalmente, nell\u2019articolo 32 della legge 833\/1978,ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all\u2019art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonch\u00e9 delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, avendone dato formale comunicazione al Ministro della Salute, restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell\u2019evolversi della situazione epidemiologica.La Regione Puglia, inoltre, nei limiti dello stanziamento disposto dal Governo con il decreto \u2018ristori quater\u2019 far\u00e0 fronte ai ristori per le categorie interessate soggette a restrizione.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" 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dicembre 2020, di configurare come \u201carea arancione\u201d i seguenti Comuni:Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT;Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant\u2019Angelo della provincia di Foggia;nonch\u00e9 nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.\u201cNei Comuni segnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia \u2013 dichiara il presidente Michele Emiliano \u2013 permangono situazioni di rischio epidemiologico che intendiamo controllare allungando di una settimana il regime della cosiddetta \u2018area arancione\u2019, nella speranza di vedere calare i contagi. 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il tasso di incidenza (numero di nuovi casi rapportato alla popolazione residente) per ciascuna delle due settimane, il rapporto tra il tasso di incidenza comunale con l\u2019analogo tasso regionale per ciascuna delle due settimane;l\u2019analisi condotta si basa su una metodologia di valutazione che prevede che nei comuni in cui si sia registrato un numero di casi positivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati in ciascuna delle due settimane superiore a 10, sia valutato il superamento di una delle due soglie di rischio seguenti: rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore al valore di 1,3 (che corrisponde ad un eccesso del 30% di incidenza comunale rispetto al valore regionale) in entrambe le settimane di monitoraggio; rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana di monitoraggio (che corrisponde ad un eccesso superiore al 100% rispetto al valore regionale);i risultati dell\u2019analisi hanno condotto il Dipartimento della Salute a rilevare che, nelle due province classificate con valutazione di rischio \u201calto\u201d, alcuni comuni superano almeno una delle soglie di rischio come di seguito specificato: nella Provincia BAT, i Comuni di: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane); nella Provincia di Foggia, i Comuni di: Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Monte Sant\u2019Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane), Foggia (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana);al di fuori dei due ambiti provinciali classificati a rischio \u201calto\u201d sulla base degli indicatori e dell\u2019algoritmo di valutazione di cui al DM 30 aprile 2020, il Dipartimento della Salute ha altres\u00ec rilevato una specifica ulteriore criticit\u00e0 nei comuni di Altamura e Gravina in Puglia della Provincia di Bari, che mostrano un rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 in entrambe le settimane di monitoraggio;il Dipartimento ha concluso che nei Comuni delle province di Foggia e BAT, come sopra menzionati, e nei Comuni della Provincia di Bari, Altamura e Gravina in Puglia, i dati di monitoraggio hanno rilevato un rischio elevato, sia con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione del contagio che alla valutazione degli impatti sul sistema sanitario regionale, tale da imporre l\u2019adozione di misure supplementari idonee a (ri)collocare in aree \u201carancioni\u201d infraregionali i predetti territori, applicando ad essi le misure di cui all\u2019articolo 2 del citato Dpcm 3 dicembre 2020;L\u2019ordinanza \u00e8 stata altres\u00ec emanata:ritenuta la necessit\u00e0 che ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2\\\/COVID-19 e ferme restando le altre misure prescritte dal Dpcm del 3 dicembre 2020 e dall\u2019Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 444 del 4 dicembre 2020, nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant\u2019Angelo della provincia di Foggia; nonch\u00e9 nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari, con decorrenza dall\u20198 dicembre 2020 sino a tutto il 14 dicembre, siano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) \u00e8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 2) sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 3) Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale;rilevato che il potere di emanare misure pi\u00f9 restrittive da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 , n. 74 e, successivamente, dall\u2019art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, 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allungando di una settimana il regime della cosiddetta \u2018area arancione\u2019, nella speranza di vedere calare i contagi. Se tale circostanza si verificher\u00e0, si passer\u00e0 anche nei suddetti Comuni in area gialla a partire dal 14 dicembre. L\u2019ordinanza \u00e8 stata preventivamente concordata con il Governo\u201d.L\u2019ordinanza dispone che, nei suddetti venti Comuni, si applicano le seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus: \u00c8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune; Sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; L\u2019Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all\u2019articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza; Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale; Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l\u2019applicazione delle sanzioni previste dall\u2019art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.Alla base dell\u2019ordinanza n. 448 ci sono le seguenti considerazioni:il Dipartimento della Salute ha trasmesso l\u2019analisi dei dati di monitoraggio della diffusione del contagio, sulla base degli indicatori di monitoraggio di cui al DM 30 aprile 2020 calcolati a livello provinciale, dai quali emergono specifiche criticit\u00e0 a carico delle province di Foggia e BAT, che comportano una valutazione di rischio \u201calto\u201d con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione dell\u2019epidemia nonch\u00e9 una valutazione di rischio \u201calto\u201d con riferimento agli impatti sul sistema sanitario regionale;il Dipartimento ha trasmesso anche un\u2019ulteriore analisi dei dati di monitoraggio, che ha evidenziato specifiche criticit\u00e0 in alcuni territori comunali, prendendo in esame diversi indicatori a livello comunale tra cui: il numero assoluto di nuovi casi positivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati nelle ultime due settimane di monitoraggio (periodo 16-22 e 23-29 novembre); il tasso di incidenza (numero di nuovi casi rapportato alla popolazione residente) per ciascuna delle due settimane, il rapporto tra il tasso di incidenza comunale con l\u2019analogo tasso regionale per ciascuna delle due settimane;l\u2019analisi condotta si basa su una metodologia di valutazione che prevede che nei comuni in cui si sia registrato un numero di casi positivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati in ciascuna delle due settimane superiore a 10, sia valutato il superamento di una delle due soglie di rischio seguenti: rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore al valore di 1,3 (che corrisponde ad un eccesso del 30% di incidenza comunale rispetto al valore regionale) in entrambe le settimane di monitoraggio; rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana di monitoraggio (che corrisponde ad un eccesso superiore al 100% rispetto al valore regionale);i risultati dell\u2019analisi hanno condotto il Dipartimento della Salute a rilevare che, nelle due province classificate con valutazione di rischio \u201calto\u201d, alcuni comuni superano almeno una delle soglie di rischio come di seguito specificato: nella Provincia BAT, i Comuni di: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola (n. casi settimanali superiore a 10; 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Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 3) Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale;rilevato che il potere di emanare misure pi\u00f9 restrittive da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 , n. 74 e, successivamente, dall\u2019art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante \u00abUlteriori misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb) e nello stesso Dpcm del 3 dicembre 2020, oltre che, naturalmente, nell\u2019articolo 32 della legge 833\/1978,ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all\u2019art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonch\u00e9 delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, avendone dato formale comunicazione al Ministro della Salute, restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell\u2019evolversi della situazione epidemiologica.La Regione Puglia, inoltre, nei limiti dello stanziamento disposto dal Governo con il decreto \u2018ristori quater\u2019 far\u00e0 fronte ai ristori per le categorie interessate soggette a restrizione.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/2020\/la-regione-puglia-ha-istituito-la-zona-arancione-per-venti-comuni-pugliesi-incluso-torremaggiore-ed-altri-del-foggiano-della-bat-e-del-barese\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"La Regione Puglia ha istituito la zona arancione per venti comuni pugliesi incluso Torremaggiore ed altri del foggiano, della BAT e del barese - Torremaggiore On Line","og_description":"Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l\u2019ordinanza n. 448 con la quale dispone, con decorrenza dall\u20198 dicembre sino al 14 dicembre 2020, di configurare come \u201carea arancione\u201d i seguenti Comuni:Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT;Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant\u2019Angelo della provincia di Foggia;nonch\u00e9 nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.\u201cNei Comuni segnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia \u2013 dichiara il presidente Michele Emiliano \u2013 permangono situazioni di rischio epidemiologico che intendiamo controllare allungando di una settimana il regime della cosiddetta \u2018area arancione\u2019, nella speranza di vedere calare i contagi. 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Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; L\u2019Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all\u2019articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza; Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale; Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l\u2019applicazione delle sanzioni previste dall\u2019art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.Alla base dell\u2019ordinanza n. 448 ci sono le seguenti considerazioni:il Dipartimento della Salute ha trasmesso l\u2019analisi dei dati di monitoraggio della diffusione del contagio, sulla base degli indicatori di monitoraggio di cui al DM 30 aprile 2020 calcolati a livello provinciale, dai quali emergono specifiche criticit\u00e0 a carico delle province di Foggia e BAT, che comportano una valutazione di rischio \u201calto\u201d con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione dell\u2019epidemia nonch\u00e9 una valutazione di rischio \u201calto\u201d con riferimento agli impatti sul sistema sanitario regionale;il Dipartimento ha trasmesso anche un\u2019ulteriore analisi dei dati di monitoraggio, che ha evidenziato specifiche criticit\u00e0 in alcuni territori comunali, prendendo in esame diversi indicatori a livello comunale tra cui: il numero assoluto di nuovi casi positivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati nelle ultime due settimane di monitoraggio (periodo 16-22 e 23-29 novembre); il tasso di incidenza (numero di nuovi casi rapportato alla popolazione residente) per ciascuna delle due settimane, il rapporto tra il tasso di incidenza comunale con l\u2019analogo tasso regionale per ciascuna delle due settimane;l\u2019analisi condotta si basa su una metodologia di valutazione che prevede che nei comuni in cui si sia registrato un numero di casi positivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati in ciascuna delle due settimane superiore a 10, sia valutato il superamento di una delle due soglie di rischio seguenti: rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore al valore di 1,3 (che corrisponde ad un eccesso del 30% di incidenza comunale rispetto al valore regionale) in entrambe le settimane di monitoraggio; rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana di monitoraggio (che corrisponde ad un eccesso superiore al 100% rispetto al valore regionale);i risultati dell\u2019analisi hanno condotto il Dipartimento della Salute a rilevare che, nelle due province classificate con valutazione di rischio \u201calto\u201d, alcuni comuni superano almeno una delle soglie di rischio come di seguito specificato: nella Provincia BAT, i Comuni di: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane); nella Provincia di Foggia, i Comuni di: Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Monte Sant\u2019Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane), Foggia (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana);al di fuori dei due ambiti provinciali classificati a rischio \u201calto\u201d sulla base degli indicatori e dell\u2019algoritmo di valutazione di cui al DM 30 aprile 2020, il Dipartimento della Salute ha altres\u00ec rilevato una specifica ulteriore criticit\u00e0 nei comuni di Altamura e Gravina in Puglia della Provincia di Bari, che mostrano un rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 in entrambe le settimane di monitoraggio;il Dipartimento ha concluso che nei Comuni delle province di Foggia e BAT, come sopra menzionati, e nei Comuni della Provincia di Bari, Altamura e Gravina in Puglia, i dati di monitoraggio hanno rilevato un rischio elevato, sia con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione del contagio che alla valutazione degli impatti sul sistema sanitario regionale, tale da imporre l\u2019adozione di misure supplementari idonee a (ri)collocare in aree \u201carancioni\u201d infraregionali i predetti territori, applicando ad essi le misure di cui all\u2019articolo 2 del citato Dpcm 3 dicembre 2020;L\u2019ordinanza \u00e8 stata altres\u00ec emanata:ritenuta la necessit\u00e0 che ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2\/COVID-19 e ferme restando le altre misure prescritte dal Dpcm del 3 dicembre 2020 e dall\u2019Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 444 del 4 dicembre 2020, nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant\u2019Angelo della provincia di Foggia; nonch\u00e9 nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari, con decorrenza dall\u20198 dicembre 2020 sino a tutto il 14 dicembre, siano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) \u00e8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 2) sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 3) Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale;rilevato che il potere di emanare misure pi\u00f9 restrittive da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 , n. 74 e, successivamente, dall\u2019art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante \u00abUlteriori misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb) e nello stesso Dpcm del 3 dicembre 2020, oltre che, naturalmente, nell\u2019articolo 32 della legge 833\/1978,ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all\u2019art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonch\u00e9 delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, avendone dato formale comunicazione al Ministro della Salute, restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell\u2019evolversi della situazione epidemiologica.La Regione Puglia, inoltre, nei limiti dello stanziamento disposto dal Governo con il decreto \u2018ristori quater\u2019 far\u00e0 fronte ai ristori per le categorie interessate soggette a restrizione.","og_url":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/2020\/la-regione-puglia-ha-istituito-la-zona-arancione-per-venti-comuni-pugliesi-incluso-torremaggiore-ed-altri-del-foggiano-della-bat-e-del-barese\/","og_site_name":"Torremaggiore On Line","article_published_time":"2020-12-07T21:48:15+00:00","article_modified_time":"2020-12-07T21:48:18+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":561,"url":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/00-regione-puglia-logo.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Staff","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"Staff","Tempo di lettura stimato":"8 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/2020\/la-regione-puglia-ha-istituito-la-zona-arancione-per-venti-comuni-pugliesi-incluso-torremaggiore-ed-altri-del-foggiano-della-bat-e-del-barese\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/2020\/la-regione-puglia-ha-istituito-la-zona-arancione-per-venti-comuni-pugliesi-incluso-torremaggiore-ed-altri-del-foggiano-della-bat-e-del-barese\/"},"author":{"name":"Staff","@id":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/#\/schema\/person\/b789462c927517766c1bcfb452c8d85e"},"headline":"La Regione Puglia ha istituito la zona arancione per venti comuni pugliesi incluso Torremaggiore ed altri del foggiano, della BAT e del barese","datePublished":"2020-12-07T21:48:15+00:00","dateModified":"2020-12-07T21:48:18+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/2020\/la-regione-puglia-ha-istituito-la-zona-arancione-per-venti-comuni-pugliesi-incluso-torremaggiore-ed-altri-del-foggiano-della-bat-e-del-barese\/"},"wordCount":1562,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/2020\/la-regione-puglia-ha-istituito-la-zona-arancione-per-venti-comuni-pugliesi-incluso-torremaggiore-ed-altri-del-foggiano-della-bat-e-del-barese\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/00-regione-puglia-logo.jpg","keywords":["covid torremaggiore","regione puglia","torremaggiore","zona arancione"],"articleSection":["Brevi News","Cronaca","Politica","Prima Pagina"],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/2020\/la-regione-puglia-ha-istituito-la-zona-arancione-per-venti-comuni-pugliesi-incluso-torremaggiore-ed-altri-del-foggiano-della-bat-e-del-barese\/","url":"https:\/\/www.torremaggiore.com\/notizie\/2020\/la-regione-puglia-ha-istituito-la-zona-arancione-per-venti-comuni-pugliesi-incluso-torremaggiore-ed-altri-del-foggiano-della-bat-e-del-barese\/","name":"La Regione Puglia ha istituito la zona arancione per venti comuni pugliesi incluso Torremaggiore ed altri del foggiano, della BAT e del barese - 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Se tale circostanza si verificher\u00e0, si passer\u00e0 anche nei suddetti Comuni in area gialla a partire dal 14 dicembre. L\u2019ordinanza \u00e8 stata preventivamente concordata con il Governo\u201d.L\u2019ordinanza dispone che, nei suddetti venti Comuni, si applicano le seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus: \u00c8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune; Sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; L\u2019Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all\u2019articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza; Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale; Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l\u2019applicazione delle sanzioni previste dall\u2019art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.Alla base dell\u2019ordinanza n. 448 ci sono le seguenti considerazioni:il Dipartimento della Salute ha trasmesso l\u2019analisi dei dati di monitoraggio della diffusione del contagio, sulla base degli indicatori di monitoraggio di cui al DM 30 aprile 2020 calcolati a livello provinciale, dai quali emergono specifiche criticit\u00e0 a carico delle province di Foggia e BAT, che comportano una valutazione di rischio \u201calto\u201d con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione dell\u2019epidemia nonch\u00e9 una valutazione di rischio \u201calto\u201d con riferimento agli impatti sul sistema sanitario regionale;il Dipartimento ha trasmesso anche un\u2019ulteriore analisi dei dati di monitoraggio, che ha evidenziato specifiche criticit\u00e0 in alcuni territori comunali, prendendo in esame diversi indicatori a livello comunale tra cui: il numero assoluto di nuovi casi positivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati nelle ultime due settimane di monitoraggio (periodo 16-22 e 23-29 novembre); il tasso di incidenza (numero di nuovi casi rapportato alla popolazione residente) per ciascuna delle due settimane, il rapporto tra il tasso di incidenza comunale con l\u2019analogo tasso regionale per ciascuna delle due settimane;l\u2019analisi condotta si basa su una metodologia di valutazione che prevede che nei comuni in cui si sia registrato un numero di casi positivi al test molecolare di diagnosi dell\u2019infezione di SARS-CoV-2 rilevati in ciascuna delle due settimane superiore a 10, sia valutato il superamento di una delle due soglie di rischio seguenti: rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore al valore di 1,3 (che corrisponde ad un eccesso del 30% di incidenza comunale rispetto al valore regionale) in entrambe le settimane di monitoraggio; rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana di monitoraggio (che corrisponde ad un eccesso superiore al 100% rispetto al valore regionale);i risultati dell\u2019analisi hanno condotto il Dipartimento della Salute a rilevare che, nelle due province classificate con valutazione di rischio \u201calto\u201d, alcuni comuni superano almeno una delle soglie di rischio come di seguito specificato: nella Provincia BAT, i Comuni di: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane); nella Provincia di Foggia, i Comuni di: Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Monte Sant\u2019Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane), Foggia (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 2 nell\u2019ultima settimana);al di fuori dei due ambiti provinciali classificati a rischio \u201calto\u201d sulla base degli indicatori e dell\u2019algoritmo di valutazione di cui al DM 30 aprile 2020, il Dipartimento della Salute ha altres\u00ec rilevato una specifica ulteriore criticit\u00e0 nei comuni di Altamura e Gravina in Puglia della Provincia di Bari, che mostrano un rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 in entrambe le settimane di monitoraggio;il Dipartimento ha concluso che nei Comuni delle province di Foggia e BAT, come sopra menzionati, e nei Comuni della Provincia di Bari, Altamura e Gravina in Puglia, i dati di monitoraggio hanno rilevato un rischio elevato, sia con riferimento alla probabilit\u00e0 di diffusione del contagio che alla valutazione degli impatti sul sistema sanitario regionale, tale da imporre l\u2019adozione di misure supplementari idonee a (ri)collocare in aree \u201carancioni\u201d infraregionali i predetti territori, applicando ad essi le misure di cui all\u2019articolo 2 del citato Dpcm 3 dicembre 2020;L\u2019ordinanza \u00e8 stata altres\u00ec emanata:ritenuta la necessit\u00e0 che ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2\/COVID-19 e ferme restando le altre misure prescritte dal Dpcm del 3 dicembre 2020 e dall\u2019Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 444 del 4 dicembre 2020, nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant\u2019Angelo della provincia di Foggia; nonch\u00e9 nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari, con decorrenza dall\u20198 dicembre 2020 sino a tutto il 14 dicembre, siano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) \u00e8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 2) sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 3) Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure pi\u00f9 restrittive di loro competenza nell\u2019ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale;rilevato che il potere di emanare misure pi\u00f9 restrittive da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 , n. 74 e, successivamente, dall\u2019art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante \u00abUlteriori misure urgenti per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb) e nello stesso Dpcm del 3 dicembre 2020, oltre che, naturalmente, nell\u2019articolo 32 della legge 833\/1978,ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all\u2019art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonch\u00e9 delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, avendone dato formale comunicazione al Ministro della Salute, restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell\u2019evolversi della situazione epidemiologica.La Regione Puglia, inoltre, nei limiti dello stanziamento disposto dal Governo con il decreto \u2018ristori quater\u2019 far\u00e0 fronte ai ristori per le categorie interessate soggette a 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