

Uuguccione! Chi era costui?
Per la microstoria torremaggiorese: la porta di Cʉccionë – Cøccionë
(terza parte)
ἐπικράνθη ἐν ἐμοὶ ὁ ἱκανὸς σφόδρα
amaritudine valde replevit me Omnipotens
L’Onnipotente mi ha tanto amareggiata!
Ruth, 1, 20
ἐχόρτασέ με πικρίας, ἐμέθυσέ με χολῆς.
Θρήνοι Ιερεμίου (Μετάφραση των Εβδομήκοντα), Γ’, 15
Replevit me amaritudinibus;
inebriavit me absinthio.
Liber Ruth,Vulgata Clementina, 3, He, 15
Mi ha saziato con erbe amare,
mi ha dissetato con l’assenzio.
Geremia, Lamentazioni, 3, He, 15
Replevit me amaritudine: è piaciuto all’Onnipotente riempirmi di amarezza. Così volle inscritto sulla sommità del rosone apposto sul frontone della sua ultima dimora, nel camposanto di questa sparuta aiuola – che benignamente, sebbene indegni, ci ospita – Elisa, la Dama forestiera, che quale novella Ruth si dimostrò fedele fino all’ultimo dei suoi giorni al defunto, non meritevole, Compagno e si determinò a non tornare tra i parenti del suo sangue, in Albione, ma di restare, tra gli altezzosi, autoreferenziali, consanguinei (e congiurati) dell’Amato, a lei ostili, nella per lei, perfida ma eletta Patria italica, per quivi provvedere per quanto possibile al benessere degli umili diseredati e, specialmente, delle giovani generazioni. E, come Geremia a Babilonia, pur amareggiata, si rassegnò al suo Destino.
Ma restò pur sempre una donna avvenente (notarne la silhouette da ultraquarantenne, nella riproduzione fotografica in gramaglie) non provocante, ma affascinante tanto da attrarre reconditamente il pur controllatissimo Autore della Dama forestiera, il quale, identificantosi con la Voce narrante del suo romanzo, il dotto segretario Severo, ad un certo punto, arrendendosi alla realtà, si convince che “se un uomo e una donna, che sentono una reciproca propensione, non cadono l’uno nelle braccia dell’altra, deve sempre esserci sotto qualche buona ragione, che va rispettata”.
E, mostrando di non essere stata affatto contaminata dall’ambiente che pur le si faceva dappresso – tra un’aristocrazia becera, tronfia e decrepita, ed una nascente impazzante microborghesia, sempre cafona e pronta solo ad arraffare “la roba”: la storia si ripete? Con Vico mi vedo costretto a rispondere affermativamente – volle e seppe beneficare anche quel ceto contadino e bracciantile – costituente, all’epoca pleraque pars della società – angariato ma non dissolto, durante il nefasto ventennio, che proprio in quegli anni, ed a Torremaggiore, andava manifestando, a fatti e col sangue sparso (non dimenticare lo sciopero del 1907, definito moti popolari dal comando generale dei Reali Carabinieri e l’uccisione di Filomena Rubino e del di lei nascituro), non solo nelle intenzioni ed a parole, la propria presa di coscienza ed uno sviluppato spirito cooperativistico.
⁂
Ma sento, ora, pressante il dovere di dare il passo alle fonti, che ci condurranno, mano nella mano, a scoprire chi fu il nostro beneamato, torremaggiorese, self-made man, Cøccionë.
E partirò dalla illuminante transazione, agli atti del notaio Luigi Tavassi, il cui repertorio è, come per legge, custodito nell’Archivio Notarile Superiore di Napoli, riguardante la Congregazione di Carità di Torremaggiore. M’industrierò di riportarli, disponendoli secondo l’ordine cronologico, purtuttavia riproducendoli ad amussim, limitandomi ad emendare soltanto alcuno dei numerosi lapsus calami.
«Congregazione di Carità di Torremaggiore
«Vittorio EmanueleTerzo
«per grazia di Dio e per volontà della Nazione
«Re d’Italia
«Il giorno 11 febbraio 1906 alle ore 15. A seguito d’invito in cui sono stati annunciati gli oggetti da trattarsi si è adunata questa Congregazione di Carità nelle persone dei sigg.: 1°) Ariano Matteo; 2°) Ciaccia Michelangelo; 3°) De Angelis Nicola; 4° De Pasquale Aurelio; 5°) De Pasquale Carlo, Presidente; 6°) Grassi Luigi; 7°) Iuppa Tommaso; 8°) Piano Matteo – membri – coll’assistenza del segretario Cipollone Gerardo. № 170. Istanza di transazione della signora Elisa Croghan in ordine alla eredità del compianto Principe di Sansevero Michele de Sangro. Ritenuto che il numero degli adunati è legale per deliberare, giacchè manca il solo membro testè defunto Lamedica Emilio, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta ed ha esposto che com’è noto morto in Torremaggiore Michele de Sangro, Principe di Sansevero senz’ascendenti o discendenti legittimi e fu rinvenuto fra le carte di lui il seguente testamento olografo:
«“Oggi che sono li otto agosto milleottocento ottantasette delego a favore della signora Elisa Croghan mia compagna, vita sua natural durante la mia proprietà denominata Santa Giusta, la casa, mobilia, tanto in Torremaggiore che a Parigi come tutto il contante che potrò rimanere all’epoca della mia morte. Il resto della mia proprietà sarà amministrata dalla signora Elisa Croghan facendo opere di carità e specialmente a parenti, che possono trovarsi nel bisogno. Queste mie disposizioni testamentarie distruggono l’altro testamento olografo del 30 giugno milleottocentoottantuno giacchè Iddio volle chiamare a sè la mia dilettissima sorella Teresa De Sangro nel cui favore io testavo parte della mia proprietà. Ai figli di mia sorella Maria, Angelica, Michele, Alessandro d’Aquino amo avessero come mio ricordo lire ventimila ciascuno come ancora a mio cugino Vincenzo Zurlo la signora Croghan darà un vitalizio di lire tremila annue. Amo essere seppellito senza alcuna pompa il più modestamente possibile se non potrò avere sepoltura nella mia cappella a Napoli, allora amerei fosse nel camposanto di Torremaggiore. Sano di mente e di corpo Michele De Sangro Principe di Sansevero. Torremaggiore otto agosto milleottocentoottantasette. Con questo mio testamento distruggo ogni precedente. Michele De Sangro”.»
Interrompo il testo della deliberazione per riportare il contenuto della precedente disposizione testamentaria, perchè si possa avere una più completa consapevolezza della personalità del de’ Sangro:
“Oggi che sono li 30 Giugno 1881 dico trenta giugno milleottocento ottantuno delego a favore della mia dilettissima sorella Teresa de’ Sangro vita sua durante la metà della mia disponibile.
“Delego la mia proprietà denominata posta di S. Giusta il quartino in Torremaggiore alla Sigra Elisa Croghan più la casa a Parigi Boulevart Maillot 32 anche vita sua durante come tutto il contante che potrò rimanere all’epoca della mia morte. Il resto della mia proprietà mobili ed immobili uno al ritorno che faranno i cespiti lasciati tanto a mia sorella che alla Sigra Elisa Croghan amo che se ne faccia un opera e che questa porti il nome della f. memoria di mia madre. – Sano di mente e di corpo. – Torremaggiore 30 Giugno 1881.
“Michele de Sangro – Principe di Sansevero.
“Intento (sic) con questo mio testamento – distruggere ogni precedente.”
Continua la deliberazione della Congregazione di Carità:
«Nel giorno seguente alla morte del Principe, cioè nel sei febbraio 1891, a premura di taluni eredi legittimi furono apposti i suggelli agli effetti mobili dell’eredità e la signora Croghan non si oppose a quest’atto conservativo, ma sostenne che nessuno all’infuori di lei, avesse diritto a quella successione. Indi nel 24 stesso febbraio la predetta signora istituì giudizio contro tutti i figli di Teresa De Sangro che avevano assunta la qualità di eredi legittimi e cioè contro Michele, Francesco, Alessandro, Maria, Angelica d’Aquino, e domandò che ella venisse dichiarata unica erede del Principe con le condizioni e gli oneri imposti col testamento su trascritto. I D’Aquino e D’Avalos, a loro volta con domanda riconvenzionale, chiesero che fosse dichiarata aperta intestata la successione di Michele De Sangro, in loro favore, soli eredi legittimi.
«Pendente il giudizio, e precisamente nel 24 agosto 1891 la Croghan si presentò innanzi al notar [Raffaele] De Pasquale ed assumendo la qualità di unica erede del Principe Michele De Sangro, esplicò la fiducia ricevuta in ordine al legato a favore dei poveri col testamento dell’otto agosto 1887 ed indicò le opere di carità che intendeva fondare in Torremaggiore e cioè un ospedale, due orfanotrofi, uno maschile, e l’altro femminile, un asilo infantile, un ricovero di mendicità, ed un monte di beneficenza, limitatamente però ai bisogni del luogo; nonchè nel dare all’ospedale di S. Severo un’annua rendita di £.4.000; alla Congregazione di Carità di Napoli £.3.000; ed al Municipio di Napoli la Cappella artistica della Casa Sansevero.
«In conseguenza di tale dichiarazione intervennero in giudizio tutti gli Enti suddetti e facendo incondizionata adesione alla domanda della signora, chiesero di farsi diritto rigettandosi quella dei signori D’Aquino e D’avalos. Il Tribunale di Lucera, riunite le due cause, ammise in rito l’intervento di detti corpi morali, e dichiarò nel merito non trovar luogo a dichiarare sulle istanze di costoro nei rapporti dei D’Aquino e D’Avalos, ma fece salvo l’esperimento di ogni loro diritto verso la signora per la dichiarata fiducia, se e come per legge. Dichiarò legataria universale la Croghan, in virtù del testamento su trascritto, con le condizioni e gli oneri del testatore indicati, ed attribuì a lei sola l’eredità del Principe.
«I D’Aquino e D’Avalos produssero appello cui fece adesione anche Francesco D’Aquino. Portata la causa a conoscenza della Corte, le parti, naturalmente, hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive istanze. La Congregazione di Carità di Torremaggiore produsse anche appello per incidente, intendendo far valere un diritto proprio autonomo in base all’art. 832 C. C. Ma la Corte di Trani ammise in rito l’intervento della Congregazione suddetta, nonchè di S. Severo e di Napoli e dichiarò non trovar luogo a deliberare sulle loro istanze. Dichiarò eziandio che la disposizione contenuta nella prima parte del testamento del Principe, racchiudeva un semplice legato di usufrutto a favore della Croghan sui cespiti ereditari ivi contemplati, e quella racchiusa nella seconda parte un semplice mandato alla Croghan di liberamente amministrare ed erogare le rendite del resto della proprietà facendo opere di beneficenza. In conseguenza dichiarò di spettare agli eredi legittimi D’Aquino e D’Avalos tutta la proprietà del Principe.
«Avverso questa sentenza, che gettava lo squallore fra i poveri di Torremaggiore la nostra Congregazione tentò l’ultimo mezzo, producendo ricorso in Cassazione; ma esso fu respinto con sentenza del 16-30 dicembre 1892. Senonchè passata in giudicato la sentenza della Corte di Trani, la Congregazione di Carità di Napoli alla distanza di oltre sette anni, cioè con atto del 2 maggio 1900, convenne la Croghan innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo il pagamento del capitale corrispondente all’annua rendita di £.3000, insieme colle relative annualità scadute dalla morte del Principe in poi. Ma posteriormente, con atti del 26 settembre 1900 e 31 ottobre 1901, restringeva la domanda alla sola annualità di £.3.000 dalla signora dovuta come usufruttuaria. A tale pretesa la Croghan oppose preliminarmente l’esecuzione di cosa giudicata desumibile dalla sentenza della Corte delle Puglie. Il Tribunale di Roma con sentenza del 10 febbraio 1902 confermata da quella Corte di Appello respinse tale eccezione ordinando di esibirsi la dichiarazione di fiducia del 24 aprile 1891. Riprodotta la causa lo stesso Tribunale, traendo la base del suo pronunziato dal testamento olografo, con sentenza del 12-22 dicembre 1902 condannò la Croghan a pagare alla Congregazione di Carità di Napoli la somma di £.33.000 per undici annualità scadute, e spese giudiziali. Contro tale sentenza si produsse appello, ed i difensori della signora con molto acume sostennero: 1) che la confessione di fiducia non aveva valore; e con essa non aveva valore il complesso delle istituzioni e delle elargizioni a farsi giacchè la signora, in tanto fece quella confessione e dichiarazione in quanto presupponeva essere stata istituita unica erede universale; 2) che lo stesso Principe anch’egli credeva di aver istituita erede universale, e non semplice legataria, la signora: e perciò l’aggravò di tutti quegli obblighi onerosi; 3) che l’indiscindibilità del contenuto della confessione cioè degli incarichi ricevuti (scindendosi pure da questo contenuto il presupposto della qualità di erede) faceva sì che l’ineseguibilità o invalidità di uno di essi (come ad esempio quello relativo alla Cappella di Sansevero) rendeva invalidi tutti, non potendosi ammettere nè riducibilità, nè prelazione; 4) che infine la confessione era anche invalida per vizio di consenso, giacchè fu fatta dalla Croghan quando era inferma senza leggere l’atto, senza valutare le conseguenze ecc.
«La Corte di Appello di Roma, con sentenza 27 novembre – 17 dicembre 1903 accordò invece ogni valore alla confessione, e ritenne giuridicamente efficaci ed obbligatori gl’incarichi fiduciari. E fu concorde anch’essa nel ritenere che la volontà del testatore fu quella di conferire alla signora la semplice amministrazione del di lui patrimonio (dedotta la tenuta S. Giusta ed alcune case di cui la lasciava usufruttuaria) e di commettere alla di lei fiducia la destinazione delle rendite del patrimonio stesso ad opere di carità ed a sollievo dei parenti più bisognosi. Confermò il pronunziato dei primi giudizi, per quanto concernente la condanna della Chrogan a pagare alla Congregazione di Carità di Napoli, vita sua durante, ossia fino a che sarebbe durata la sua amministrazione ereditaria ove non fosse intervenuta transazione la somma annua di £.3.000 da prelevarsi dall’eredità del Principe ecc., e fece salva la quietanza che potrà sorgere in seguito al riguardo di altri beni fiscali o di alcuni di essi, se cioè a causa dell’insufficienza delle rendite tutti i legati fiduciari debbano essere proporzionatamente, o i primi di cui si è chiesta l’esecuzione debbono rimanere indennizzati. In proposito osserva la Corte “che ciò non rifletta la Croghan ma i singoli beneficati di fronte a lei, ed agli effetti del semplice pagamento, sta fermo il principio di doversi pagare chi primo si presenta fino a che le rendite non siano esaurite. Ella cioè deve pagare ogni anno tutte le rendite che avrebbe dovute ritrarre dal patrimonio ereditario, qualora ne fosse rimasta amministratrice non oltre”. La stessa Corte, applicando pure alle annualità dovute la prescrizione quinquennale ebbe ad affermare che “se per un caso di forza maggiore, le rendite dei fondi ereditari venissero completamente a mancare, la Croghan a nulla più sarebbe tenuta non essendo ella erede, ma amministratrice del patrimonio ereditario, un semplice minister dispositionis”. Che trattandosi adunque non di legati annui, posti a carico personale della Croghan, come onere di una liberalità a lei fatta, ma legati di una porzione delle rendite del patrimonio ereditario, da amministrarsi dalla Croghan vita sua durante, è evidente che la parte non può avere la stesa natura del tutto ed essere soggetta alle stesse regole di prescrizione.
«La sentenza surriferita, che a parere dell’illustre giurista Antonio Origlia avrebbe potuto formare un ottimo precedente di giurisprudenza se fosse passata in cosa giudicata, fu invece denunziata dalla signora alla suprema Corte di Cassazione di Roma ed in pendenza di una sentenza irrevocabile le parti trovarono conveniente ai loro interessi gettare le basi di una transazione definitiva, della quale non si conoscono i termini ma nella quale la Congregazione di Carità di Napoli non ottiene tutto quello che si prometteva dalla sentenza della Corte di Appello di Roma.
«Questi in breve sono i giudizi civili trattati per molti anni dalla signora, nei quali più o meno direttamente è interessata la nostra Congregazione di Carità ma non pochi altri giudizi furono discussi e portati a compimento fra la Croghan e gli eredi del sangue; sicchè la povera signora dev’essere stanca, molto stanca, di queste agitazioni continue che hanno danneggiata sensibilmente la propria salute. Ora, a mettere una buona volta l’animo in pace, è venuta nel divisamento di transigere le reciproche eventuali pretese degli altri Enti i quali avvalendosi di un diritto qualsiasi, potessero in seguito turbare quella pace che ella aspira di conseguire. Epperò in data 15 dicembre u. s. ha fatto pervenire a questa Congregazione la seguente istanza:
«“Volendo adempiere ad un voto dell’anima mia, e tenendo in considerazione la successione del Principe di Sansevero Michele De Sangro per la quale è venuta meno la qualità in me di erede universale del detto Principe, mi sono determinata di dare a cotesta Pia Istituzione i seguenti immobili: 1) Il palazzo nuovo nel Comune di Torremaggiore formante isolato racchiuso tra la via di Circunvallazione e la via nuova di S. Paolo di Civitate e composto di tre piani; 2) una parte del latifondo S. Maria nel comune di Sansevero, da valutarsi di accordo per uguagliare unitamente alla rendita del suddetto palazzo, una rendita annua lorda di £.9.500. Autorizzo la S. V. di proporre a cotesto On. Governo l’accettazione della mia offerta a favore dei poveri, la quale dev’essere contemporaneamente accompagnata dalla rinunzia corrispettiva a qualunque azione o altre pretenzioni che la Congrega potesse avere contro di me, sia come legataria del Principe, sia in dipendenza della dichiarazione unilaterale contenuta nell’istrumento 24 aprile 1891, notar De Pasquale. Tutto ciò con l’esplicita dichiarazione, che ove la mia offerta non venisse accettata con la condizione di sopra espressa, resta impregiudicata ogni mia ragione specialmente quelle tutte opponibili in caso di giudizio, per dimostrare la carenza di diritto e di azione verso di me da parte di cotesta Congrega. Porgo alla S. V. i sensi della mia stima. Elisa Croghan”.
«Esposti i fatti nel modo su indicato il Presidente comunica che non occorre uno studio molto profondo ed una mente molto vasta per comprendere che allo stato degli atti e delle cose, la proposta transazione merita accoglimento. Infatti un nuovo giudizio civile che percorresse come facile è a prevedersi tutti gli stadii di giurisdizione sarebbe eterno e finanziariamente disastroso nei rapporti della nostra Congrega di Carità. Le spese di mantenimento delle istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali si dovrebbero fondare nel nostro Comune per i bisogni locali abbastanza limitati, nella migliore delle ipotesi sarebbero colpite dalla prescrizione quinquennale secondo il responso della Corte di Appello di Roma onde i poveri del nostro Comune non avrebbero un cospicuo patrimonio da rivendicare per le annualità passate. Per le annualità future le stesse opere di beneficenza non sul largo patrimonio ma sul semplice usufrutto dimezzato sulle rendite sole di una proprietà messa a dura prova, posta anzi su di una china rovinosa dai continui e lunghi giudizi civili sostenuti da tutti coloro che raccolsero l’eredità del compianto Principe; ma non di nuovo e singolare giudizio è a parlarsi sebbene, di diversi giacchè è evidente che anche risoluta in massima in pro della Congrega la difficile e principale quistione di diritto molti altri giudizi sorgerebbero o potrebbero sorgere per i termini più o meno ampi della dichiarazione di fiducia e per la determinazione precisa delle spese a tal uopo occorrenti, essendo, pare la istituzione promessa troppo genericamente enunciata nella dichiarazione istessa. Intanto la Congregazione priva finora di ogni soccorso, vedrebbe anzi morire chi sa quanti poveri prima del tempo, assisterebbe anche al tramonto della Croghan per quanto alla stessa si debba fare l’augurio di ogni lunga vita e si troverebbe nel bivio. È noto aggiunge il Presidente che la transazione deve accettarsi anche per riflesso che di fronte a tre giudicati, e già passati in esecuzione vi sono le ambigue sentenze, le quali fanno diritto alle ragioni della Congregazione di Carità di Napoli. Nè i considerati dell’eccellentissima Corte di Roma aprono il cuore ad una soverchia speranza sia perchè ivi si parla di possibili riduzioni future e sia perchè la stessa Congregazione di Napoli è nel nuovo ricorso in Cassazione. Daltronte tra la rendita annua offerta di £.9.500 preesistente alla sentenza della Corte di Trani non avvi tale divario da far respingere l’offerta della signora. Per tutte le su estese considerazioni, ritenuto che la stessa signora ha sviluppato in modo superlativo il senso della filantropia e perciò non è improbabile che possa continuare a beneficare anche dopo morta i poveri suddetti; il Presidente propone di accogliere l’istanza di sopra trascritta ed invita l’adunanza a determinare le modalità.
«La Congrega – udita l’esposizione della Presidenza, chiesta ed ottenuta ogni spiegazione, letto il parere espresso dall’avvocato Origlia del 12 marzo 1902 – votando nei modi di legge, a proposta della Presidenza istessa: unanime delibera di autorizzare come autorizza il Presidente a rinunziare a qualunque azione o altra pretenzione che questa Congregazione di Carità possa avere contro la Elisa Croghan sia come legataria del Principe e sia in dipendenza della dichiarazione esplicitata contenuta nell’istrumento del 24 aprile 1891. In corrispettivo dell’autorizzata rinunzia il Presidente, osservate le formalità di legge e le occorrenti autorizzazioni, dovrà riceversi in libera proprietà ed usufrutto, i seguenti immobili: 1) Tutto il Palazzo Nuovo posto in questa città formante un unico isolato racchiuso fra il piano comunale la via di circunvalazione la via Carlo Alberto. Detto palazzo è del valore in comune commercio di £.60.000 e producente l’annua rendita lorda di £.3.500. Riportato nel catasto partita 2027 in testa Croghan e D’Aquino, complessivamente per vani 80 imp. £.2.250; 2) Tanta parte del latifondo S. Maria posto nel territorio di Sansevero dell’estensione complessiva di circa versure 200, l’annua rendita lorda di £.6.000, la quale insieme all’altra di £.3.500 decorrerà a favore della Congregazione dal 15 agosto 1905 in poi pei terreni e dall’8 settembre stesso anno in poi, pei fabbricati; vale a dire per l’intero anno locativo in corso o almeno subordinatamente pei terreni. Nell’intelligenza che questa medesima rendita deve essere solo desunta dai titoli legali di affittanza oggi in vigore, esclusa ogni altra norma o coefficiente; e che tutte le spese di perizia per il distacco della quota e pel rogito dell’atto di trascrizione per il registro cedono a carico della signora. Finalmente la Congregazione di Carità facendosi interpetre dei sentimenti della popolazione esprime alla detta signora un voto di ringraziamento che ha fatto di questo comune. Delibera parimenti per unanime acclamazione che l’asilo d’infanzia che l’amministrazione intende fondare, sia consacrato e intitolato a Michele di Sangro. La presente deliberazione anche dopo debitamente approvata dalla Commissione Provinciale di Beneficenza e dalle altre competenti autorità amministrative, non dovrà punto impegnare sotto alcun rapporto e per fatto qualsiasi, anche probatorio, la Congregazione di Carità se non venga prima stipulata e definita ogni tacitazione di reciproche pretese facendo salvo ogni diritto ragione ed azione in pro della Congrega medesima e specialmente in ordine all’esattezza ed interpretazione dei fatti e documenti citati nel presente verbale.
«Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura ed approvazione viene sottoscritto come segue. Firmati: Pres. Carlo De Pasquale; i membri: Matteo Ariano; Michelangelo Ciaccia; Nicola de Angelis; Aurelio De Pasquale; Luigi Grassi; Tommaso Iuppa; Matteo Piano; il segr.: Gerardo Cipollone.»
«Municipio di Torremaggiore.
«Attesto io sottoscritto messo Comunale che la presente deliberazione fu affissa e pubblicata nell’Albo Pretorio di questo Comune domenica 17.2.906 ove risiede costantemente affissa fino a tutt’oggi senza che siasi avuta opposizione di sorta.- Torremaggiore 25 febbraio 1906. Il messo Comunale: Gennaro Grassi.»
⁂
La soprariportata deliberazione venne tempestivamente portata all’esame della Commissione Provinciale di Beneficenza, che, a distanza di quasi un anno, nella tornata del 2 gennaio 1907 la approvava, «facendo voti che sia tradotta sollecitamente in atto purchè sia dimostrata la libertà e proprietà dei fondi offerti in transazione dalla Croghan e ciò sotto la responsabilità personale degli amministratori. F.to il Prefetto, pres. M. Rebucci».
Gli amministratori della Congrega di Carità di Torremaggiore prendevano atto dell’avvenuta approvazione, nonchè del suo non equivocabile contenuto, ed adottavano la seguente ulteriore deliberazione:
«Questo giorno otto del mese di maggio 1907, ore 17. A seguito d’invito in cui sono stati annunciati gli oggetti da trattarsi si è adunata questa Congregazione di Carità nelle persone Galassi Felice Pres.; Ariano Matteo; Ciaccia Vincenzo; De Angelis Nicola; Grassi Luigi; Lamedica Leonardo, membri, coll’assistenza del segretario infrascritto Cipollone Gerardo. Ritenuto che il numero degli adunati è legale per deliberare il Presidente ha dichiarato aperta la seduta: Transazione con la signora Elisa Croghan. Distacco di quota della tenuta S. Maria. Il Presidente comunica che questo consesso nella precedente tornata del 22 aprile u. s. n° 182 quando cioè approvò la bozza del contratto di transazione a stipularsi con la Croghan erede del defunto Principe di S.Severo, non pose mente che specie nel caso di costruzione del collegio arbitrale la nomina a perito del membro Grassi Luigi potrebbe dar luogo ad inconvenienti ed eccezioni. Comunque sia il mandato affidato al Grassi si deve intendere assolutamente gratuito e come tale sarebbe accettato da lui giacchè è nell’interesse dei poveri e trattasi di persona appartenente all’amministrazione. Ond’è che a completamento ed esplicazione del secondo comma dell’art.4 della bozza approvata come sopra, il Presidente propone: 1°) che sia deferita alla sola Presidenza la scelta del Perito, che dovrà rappresentare, curare e tutelare gl’interessi della Congrega nel distacco materiale della quota del latifondo S. Maria in territorio di S. Severo da attribuirsi poi alla Congrega medesima e perciò nessun vincolo giuridico deve avere la designazione fatta in persona dell’ing. Grassi, nell’approvare la bozza di transazione; 2°) Parimenti alla Presidenza sia deferita la scelta del terzo perito arbitrale di cui allo stesso art. 4; 3°) che sia lasciato libero il Presidente di poter anche proporre od accettare a termine da stabilirsi, il rinvio sulla nomina dei periti, ove lo reputi opportuno. – La Congrega – ritenuto la necessità di dare ampio mandato al Presidente, il quale deve conciliare ogni eventuale divergenza con l’altra parte contraente. Ritenuto però l’urgenza di stipulare l’istrumento. Udite e ponderate le su trascritte proposte. Votando per appello nominale all’unanimità le adotta. – omissis – Fatto, letto e chiuso il giorno, mese ed anno suddetti; firmato come appresso: Il Pres.: F. Galassi. – I membri: Matteo Ariano; Vincenzo Ciaccia; De Angelis Nicola; Luigi Grassi; L. Lamedica. Il Segr.: Cipollone.»
«La presente copia è conforme al suo atto originale e si rilascia al Presidente della Congregazione di Carità di Torremaggiore sig. Felice Galassi per essere alligato all’istrumento di transazione da stipularsi in Napoli con la Principessa Elisa Croghan del compianto Principe di Sansevero. Torremaggiore 8 maggio 1907. Il Segretario: f.to: Cipollone. – Il Presidente: f.to: Galassi.»
A seguito di ciò si potè, tempestivamente, procedere, tra l’attesa del popolo giubilante ed il corrivo di alcuni disillusi, al rogito definitivo, nei seguenti termini:
«n. 15619 del Repertorio
TRANSAZIONE
REGNANDO VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
L’anno millenovecentosette il giorno dieci maggio in Napoli nella casa della Sig,ra Elisa Croghan sita come appresso.
Innanzi a Noi Luigi Tavassi, notaio, di Napoli con l’ufficio strada Costantinopoli 101, inscritto presso questo Collegio Notarile ed in presenza dei sottosegnati testimoni forniti dei requisiti tutti dalla legge richiesti.
Si sono personalmente costituiti da una parte:
la signora Elisa Croghan, fu Ugo, nativa di Londra, proprietaria, domiciliata in Napoli alla piazza della Borsa n. 14;
e dall’altra:
il sig. Felice Galassi fu Concezio, proprietario, nativo di Torremaggiore domiciliato in Torremaggiore (Capitanata) ed ora qui di passaggio in Napoli, nella qualità di Presidente della Congregazione di Carità di Torremaggiore, al presente contratto autorizzato con deliberazione di detta Congregazione dell’11 febbraio 1906, n. 170, approvata dalla Commissione Provinciale di Beneficenza ed Assistenza Pubblica di Foggia con deliberazione del giorno due successivo gennaio 1907, la cui copia qui si alliga.
Cognite esse parti a noi notaio e testimoni.
Le costituite parti hanno dichiarato quanto segue:
Nel 15 dicembre 1905 la signora Croghan fece pervenire alla Congregazione di Carità di Torremaggiore la seguente istanza e proposta:
——————————————– omissis ——————————————–
Tale offerta fu all’unanimità accettata dalla Congregazione di Carità di Torremaggiore con la surriferita deliberazione del giorno 11 febbraio 1906 con le condizioni che si leggono infine della lunga motivazione, approvata dalla Commissione Provinciale di Beneficenza di Foggia con la surriferita deliberazione del giorno 2 gennaio 1907, quale deliberazione, quella cioè della Congregazione di Carità di Torremaggiore con la susseguente approvazione della Commissione Provinciale di Beneficenza, viene in copia alligata al presente contratto. Si è tardato dopo ciò ad attuare la succennata convenzione, transazione ed assegno, perchè sul latifondo rustico S. Maria e sul fabbricato denominato Palazzo Nuovo si rinvennero tre iscrizioni ipotecarie, la prima in persona della Principessa di Fondi, Bianca Colonna, per £.200.000 di capitale ed interessi, iscritta a 9.5.901, sotto il n. 3312; la seconda a favore della Congregazione di Carità di Napoli per £.48.950 di sorta ed accessori, iscritta a 9.5.903 n. 577: e la terza in favore del Conte Francesco d’Aquino del fu Tommaso Errico per £.5.000 iscritta 13.3.901 n. 454. E si rinvenne altresì una trascrizione del 12 settembre 1901 n. 3835 di una citazione del 2 settembre 1901 in favore del detto Francesco d’Aquino e del Marchese di Avena e Principe di Torrebruna, Michele Malvezzi Caracciolo. Le suddetta formalità ipotecarie dovendosi cancellare per potersi assegnare in pro della Congregazione di Carità di Torremaggiore, i fondi su descritti liberi da qualsiasi iscrizione e trascrizione, fu necessità ottenere man mano il consenso degli interessati per la cancellazione di esse; ed ottenuto tale consenso le tre iscrizioni ipotecarie furono di fatti cancellate e si è avuto altresì il consenso per farsi annotazione d’inefficacia della suddetta trascrizione, come risulta dai relativi certificati del Conservatore delle Ipoteche di Lucera. Essendosi perciò ora rimossi tutti gli ostacoli dipendenti dalle su riferite formalità ipotecarie, e nulla più opponendosi per l’attuazione ed esecuzione della surriferita offerta proposta dalla Croghan ed all’unanimità accettata dalla Congregazione di Carità di Torremaggiore, le costituite parti han richiesto il nostro ministero per la stipulazione del presente contratto regolato dai patti e condizioni seguenti:
Art. 1°) Le fatte dichiarazioni, nonchè tutto che trovasi esposto e detto nella assertiva devono formar parte integrale e sostanziale del presente contratto.
Art. 2) La signora Elisa Croghan adempiendo ad un voto dell’animo suo da lei sempre espresso, spontaneamente e liberamente cede, assegna e trasferisce, nel modo più ampio e senza riserva o limitazione alcuna, in proprietà ed usufrutto, anche in via di transazione e di amichevole componimento in favore della Congregazione i seguenti beni immobili:
a) tutto intiero il fabbricato denominato il palazzo nuovo, sito nell’abitato di Torremaggiore con ogni suo accessorio, pertinenza e dipendenza niente escluso. Detto fabbricato forma un isolato si compone di 3 piani ed accessori, cioè: un pian terreno un mezzanino ed un piano superiore; dà l’annua rendita £.3.500 lorde di fondiaria, ha il valore di £.60.000 agli effetti della tassa di registro confina col piano comunale con la via di circunvalazione con la strada nuova di S. Paolo Civitate e con la via Carlo Alberto, ed è riportata nel catasto sotto i nomi di Croghan Elisa fu Ugo e d’Aquino art. 2027 imp. £.2250;
b) ed una porzione del latifondo rustico seminatorio e a pascolo denominato S. Maria sito in agro di S. Severo da distaccarsi dall’intero latifondo medesimo nel modo e termini indicati nel successivo art. 4. La quale porzione deve dare la giusta rendita annua lorda di £.6.000 stabilita sui titoli di affitto giusta quanto fu stabilito dalla Congregazione con la surriferita deliberazione del 11.2.906.
Tutto il detto latifondo S. Maria, da cui dovrà distaccarsi la porzione suddetta è attraversato dal canale S. Maria e dalla strada rotabile la quale lo divide in due appezzamenti distinti, quello a sinistra della rotabile andando verso Lucera è il più piccolo e si distingue col nome di Pezza della Paura, la quale è tutto seminatorio meno una piccola parte attaccata alla strada che è saldo.
L’altra a destra è più estesa e contiene i fabbricati rurali.
L’intero latifondo medesimo confina a nord con il canale che lo divide dalla proprietà di Matteo Trotta; ad est prima con la rotabile e poi col canale S. Maria, al di la del quale si estende il seminatorio della Posta; a sud est con la masseria Zimarra della stessa Croghan; a sud ovest con la detta proprietà Trotta; ed infine ad ovest col Regio tratturo e con la strada comunale S. Severo-Cocozza.
Al detto latifondo si perviene direttamente dalla rotabile e propriamente dal punto d’incontro della strada col canale. A poca distanza da questo punto si incontrano i fabbricati colonici, i quali sono due: uno principale ed uno stallone. L’intero latifondo suddetto ha la seguente estensione approssmativa: versure 141 e passi 40 paria ad ettari 174 are 17 e m. 92, saldo mezzana versure 28 e passi 20 pari ad ettari 34 are 17 e m. 75. È riportato nel catasto terreni di S. Severo art. 11357 sez. B.N. 33=34=35 in testa di Croghan Elisa fu Ugo e d’Aquino e trovasi ora dato in affitto a Parisi Matteo fu Domenico e Giuliani Francesco di Raimondo amendue domiciliati e residenti in S. Severo, mercè contratto di locazione 6.10.900 notar Matteo Mariani (n. 158 reg. a Torremaggiore 22 stesso mese ed anno M. I, V. 43 per £.234) che scade il 15.8.909.
Agli effetti della tassa di registro alla porzione di detto latifondo da destinarsi in prò della Congregazione di Carità si assegna il valore di lire novemila.
Art. 3) Il signor Felice Galassi nella sua espressa qualità di Presidente della Congregazione di Carità accetta la donazione ed assegno dei detti due immobili descritti all’art. precedente in proprietà ed usufrutto anche in corrispettivo della rinunzia da farsi come appresso: ne ringrazia a nome suo e del suo Pio Istituto da lui rappresentato la signora Croghan, e per detto Ente s’impegna di eseguire per quanto si è stabilito con la surriferita deliberazione 11 febbraio 1906 per l’asilo d’infanzia da fondarsi ed intitolarsi a nome di Michele De Sangro Principe di S. Severo.
S’impegna altresì di far apporre sulla facciata di detto Palazzo Nuovo una lapida in marmo che ricordi ai posteri il trasferimento col presente atto fatto dalla signora Elisa Croghan. La detta lapida sarà fornita dalla stessa Croghan a sue spese e sarà apposta sulla facciata principale del detto Palazzo Nuovo.
Lo stesso Galassi sempre nell’assunta qualità rinunzia giusta la su ripetuta deliberazione del giorno 11. 2. 1906 a qualunque azione, diritto od altra pretenzione qualsiasi che la Congregazione di Carità ha o possa avere contro l’altra costituita signora Elisa Croghan sia come legataria od erede del Principe di San Severo e sia in dipendenza della dichiarazione esplicata di fiducia contenuta nell’istrumento 24 aprile 1891 notar De Pasquale e dichiara quindi che per detta causala Congregazione di Carità non ha altro a pretendere dalla signora Elisa Croghan.
Art. 4) Nel termine di mesi 12 da oggi si procederà di accordo fra i contraenti e mediante l’opera di due bravi ed onesti periti al materiale distacco di quella parte del latifondo S. Maria come sopra ceduta ed assegnata in prò della Congregazione di Carità, sino alla concorrenza di una rendita annua lorda di lire 6.000.
A questo effetto la Croghan nomina come suo perito Luigi Buccino fu Federico, ed il Galassi nell’assunta qualità si riserva di nominare il perito per la Congregazione da oggi giusta la facoltà speciale ricevuta con la deliberazione degli 8 maggio 1907 che si alliga al presente contratto.
I detti periti nelle loro operazioni di distacco
a) terranno presente quanto trovasi al riguardo stabilito con la deliberazione surriferita del 11 febbraio 1906 e col precedente articolo due;
b) terranno presente altresì la estensione totale, la natura e destinazione del latifondo S. Maria e l’attuale rendita lorda dello stesso giusta i titoli di affitto;
c) cercheranno di evitare il più che è possibile servitù fra la parte che sarà distaccata ed assegnata alla Congregazione di Carità e quella che resterà alla Croghan;
d) provvederanno circa la ripartizione e la sorte dei fabbricati colonici ed il saldo della mezzana ed altri accessori;
e) procederanno alla ripartizione dello imponibile catastale e del relativo tributo fondiario in proporzione della parte e della rendita che sarà distaccata ed assegnata alla Congregazione di Carità e dell’altra parte e rendita che resterà a favore della Croghan;
f) procederanno infine all’apposizione dei termini lapidei fra le due quote ed a tutte le altre operazioni occorrenti per il distacco. Di tutto i detti due periti compileranno analoga relazione e pianta topografica, le quali in prova di accettazione saranno sottoscritte dalla Croghan e dal Presidente della Congregazione. Qualora i detti due periti non fossero di accordo e sorgesse fra loro dissenso, resta fin da ora nominato un terzo perito nella persona di Luigi Angelitti, prof. di matematica nel R. Ginnasio di S. Severo. Quando sarà costituito in tal modo il collegio degli arbitri a norma dell’art. 120 di Procedura Civile, gli arbitri medesimi, senza osservanza di forma o termini e come amichevoli compositori, procederanno a risolvere tutte le quistioni che sorgessero relativamente al distacco il quale eseguiranno in conformità di quanto sopra si è detto relativamente alle operazioni tutte dei due periti. La relativa sentenza degli arbitri accompagnata da una pianta topografica e descrittiva delle due quote non sarà soggetta ad opposizione, appello o revocazione e nei modi di legge sarà depositata nella Cancelleria della Pretura di Torremaggiore.
Art. 5) Giusta quanto dalla Congregazione di Carità fu deciso e stabilito con la surriferita deliberazione del 11 febbraio 1906 la Croghan deve pagare a favore della Congregazione la rendita sin oggi maturata sui fondi come sopra assegnati cioè dal 15 agosto 1905 per il latifondo S. Maria e dall’otto settembre dello stesso anno per il Palazzo Nuovo. A tal effetto, per agevolare la liquidazione, si è convenuto che la Croghan percepirà tanto dai conduttori del latifondo S. Maria che da quelli del Palazzo Nuovo tutta la rendita che va a maturare per il primo al 15 agosto 907 e per il secondo all’8 settembre dello stesso anno, e pagherà alla Congregazione le due annualità di rendita dal 15 agosto e 8 settembre 905 al 15 agosto e 8 settembre 907, cioè nella complessiva somma lorda di £.19.000. Quale rendita lorda, depurata dal relativo contributo fondiario in £.1.888,68, resta ridotta a £.17.111,32; quale somma netta di £.17.111,32, salvo migliore calcolo, la Croghan nel termine di 5 mesi da oggi si obbliga di pagare senza interesse alcuno in prò della Congregazione mediante una fede di credito del Banco di Napoli girata in prò del presidente della Congregazione medesima, il quale la esigerà nei modi di legge. La Congregazione di Carità percepirà dal Palazzo Nuovo direttamente dal giorno 8 settembre 1907 in poi e da tale giorno corrisponderà alla Croghan il relativo tributo fondiario sino a quando, per effetto della voltura catastale, non avverrà il relativo carico in testa di detta Congregazione nei ruoli delle Imposte. Gli affitti di detto Palazzo Nuovo sin oggi fatti dalla signora Croghan sia direttamente che per mezzo del di lei amministratore locale Romolo Mariani avranno il loro effetto come per legge a favore della Congregazione di Carità, la quale da oggi ne ha già disposto per accordi presi col detto Mariani. Sino a quando non sarà eseguito il distacco di cui al precedente articolo 4°, per il latifondo S. Maria, la Croghan pagherà alla Congregazione di Carità per la annualità dal 15 agosto 1907 in poi la relativa rendita di annue £.6.000 dalla quale sarà detratto il solo tributo fondiario in proporzione del tributo totale gravante su tutto il latifondo suddetto. Se quindi il distacco avvenisse durante l’anno colonico 15 agosto 1907 in poi, i periti medesimi procederanno altresì alla ripartizione di detta rendita e del contributo fondiario e del relativo aggiusto di rata anche per il tempo posteriore e sino a quando durerà l’attuale contratto di affitto di detto fondo.
Art. 6) Per effetto del convenuto nei patti precedenti la Congregazione farà trascrivere il presente contratto nell’Ufficio ipotecario di Lucera, farà le volture catastali a tempo debito e per il latifondo S. Maria giusta i dati ed i risultamenti del distacco; pagherà il tributo fondiario gravitante sul fabbricato e sulla porzione del latifondo da distaccarsi e percepirà i frutti e rendite in conformità di quanto trovasi stabilito nel precedente art. 5°; si immetterà per ora nel materiale possesso del detto fabbricato e quando sarà eseguito il distacco di cui sopra anche nel materiale possesso della porzione del latifondo rustico, in una parola farà e praticherà tutto quello che può come piena, libera ed assoluta proprietaria posseditrice dei detti due fondi come sopra a lei trasferiti ed assegnati.
Art. 7) La Croghan Elisa dichiara di non avere ad altri mai ceduto, venduto, donato, concesso in enfiteusi, dato in anticresi od in qualsiasi altro modo alienato o distratto gl’immobili come sopra assegnati, che non sono stati sottoposti ad alcuna esecuzione immobiliare e che non sono soggetti ad alcuna ipoteca legale, convenzionale o giudiziale, essendosi come si è detto nella parte dichiarativa di questo contratto cancellate le tre iscrizioni ipotecarie esistenti a favore della Principessa di Fondi, del Conte d’Aquino e della Congregazione di Carità di Napoli e fatta l’annotazione d’inefficacia alla trascrizione del 12. 9. 1901 della citazione del 2 dello stesso mese ed anno. Il che si dimostra eziandio con gli opportuni atti e documenti e stati ipotecari, i quali ultimi sono stati già consegnati al costituito Galassi nell’assunta qualità. Dichiara altresì la Croghan che i detti immobili come sopra assegnati sono a lei pervenuti dalla eredità di Michele de Sangro ed a lei furono attribuiti con la divisione amichevole dei beni di detta eredità, fatta con istrumento del 28 agosto 1900, noi Notaio, e con l’acquisto fattone dal Conte Francesco d’Aquino con lo stipulato del 5 gennaio 1901, noi medesimo notaio.
Art. 8) Il presente contratto sarà sottoposto alla Commissione di Beneficenza ed Assistenza pubblica della Provincia di Foggia per la diffinitiva ratifica ed approvazione.
Art. 9) Per quanto altro non si è provveduto, preveduto e convenuto col presente contratto si starà alle disposizioni di tutte le leggi in vigore.
Art. 10) Tutte le spese del presente contratto, tassa di registro, copia conforme per la trascrizione, spesa per detta trascrizione, copia esecutiva da rilasciarsi alla Congregazione della Carità di Torremaggiore, volture catastali, distacco della porzione del latifondo rustico S. Maria ed ogni altra spesa sono tutte a carico esclusivo della Elisa Croghan. Benvero ciascuno dei condividendi compenserà il proprio avvocato consultato ed adibito per il presente contratto. Parimenti ciascuno di essi pagherà le indennità e compenso al proprio perito nominato per la esecuzione del distacco di cui art. 4° ed in caso di costituzione del Collegio arbitrale preveduto nello stesso articolo 4° le indennità e compensi dovuti agli arbitri e le relative spese occorrenti per il lodo arbitrale saranno per metà a carico della sig. Croghan e per metà a carico della Congregazione di Carità alle quali parti gli arbitri dovranno chiedere pro rata il pagamento relativo.
Il presente pubblico atto viene ricevuto da noi notaio in presenza delle costituite parti e dei sigg. Francesco Ciaccia fu Giuseppe, nato a Torremaggiore, domiciliato in Napoli via Materdei 78 e Francesco Bianculli di Fortunato, nato a Moliterno, domiciliato in Napoli via Antonio Villari 91, testimoni idonei ed a noi noti che firmano con le parti e con noi notaio questo atto del quale insieme agli inserti, ne abbiamo dato lettura alle parti stesse in presenza dei testimoni, avendo le medesime parti, sulla nostra interpellanza, dichiarato che il contenuto è conforme alla loro volontà. Questo atto è stato sotto la direzione di noi Notaio scritto da persona di nostra fiducia, da noi datato consta di sette fogli di carta scritti in 25 pagine.
Elisa Croghan; Felice Galassi; Francesco Ciaccia; Francesco Bianculli; notaio Luigi Tavassi.»
È attestato che il rogito venne registrato a Napoli, Ufficio Atti Pubblici 23. 5. 1907, n. 8769; vol. 129; fol. 103; £.7.641, 60. Il Ricevitore (illegibile).
⁂


Sistemati in tal modo le proprietà ed i giudizî, la Signora provvedeva a dettare le sue ultime volontà, pressata da un incurabile male. La triste esperienza che la perseguitò da quell’ormai lontano sei febbraio 1891, la indusse ad esprimersi in modo ortologicamente e lessicalmente molto chiaro: la lettera del testamento induce, altresì, a supporre che si sia giovata dell’ausilio di un esperto legale, dello stesso notaio di sua fiducia, Luigi Tavassi e, forse, anche dell’ingegner Bianculli. I meticolosi particolari della scheda testamentaria: alcuni nomi di persona che forse la Testatrice non rammentava con esatezza al momento della stresura e furono inseriti a testamento ultimato, testimoniano del lungo tempo impiegato per la sua elaborazione e depongono della scarsa fiducia nutrita anche per la parentela inglese.
Fu scelta la forma del testamento segreto, quella che più si attagliava al carattere riservato di Elisa. Il deposito avvenne il tre maggio 1909 col seguente atto:
«Atto di Ricevimento
Numero del Repertorio 560
Regnando Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d’Italia
L’Anno Millenovecentonove il giorno tre Maggio alle ore diciassette in Napoli nella casa della Signora Elisa Croghan sita Piazza della Borsa № 14. Secondo piano a destra.
Innanzi a Noi Cav. Luigi Tavassi Notaio Certificatore Reale di Napoli con l’ufficio Strada Costantinopoli n° 101, inscritto presso questo Consiglio Notarile ed in presenza dei quattro testimoni Signori Avvocato Michele Mola fu Vincenzo nato e domiciliato a Napoli Largo Gesù e Maria n° 5, Avvocato Ernesto Wanderlingh fu Raffaele nato e domiciliato a Napoli Corso Vittorio Emanuele n° 544. Domenico Celozzi di Matteo, nato a Torremaggiore, Dottore in Medicina, residente in Napoli Salita S. Raffaele n° 44, e Antonio Ciaccia fu Giuseppe, nato a Torremaggiore, Farmacista, domiciliato in Napoli Via S. Nicandro n° 9, testimoni idonei ed a Noi noti.
Si è costituita
La Signora Elisa Croghan fu Ugo nata a Londra, donna di suo diritto, proprietaria domiciliata in Napoli Piazza della Borsa № 14, cognita personalmente a Noi Notaio e testimoni e nella pienezza delle sue intellettuali facoltà.
La quale ha consegnato a Noi Notaio in presenza dei testimoni questo plico così chiuso alla Spagnola, cucito in tre lati con filo rosso e sigillato con ceralacca rossa in ventisei punti di esso, tredici cioè da un lato ed altrettanti dall’altro in corrispondenza che frenano i pezzetti di carta messi agli orli, esprimente ciascun suggello le due iniziali E. C.; e simultaneamente ha la Signora Croghan dichiarato a Noi Notaio e testimoni che in questo involucro si racchiude il suo testamento segreto che ha fatto scrivere da persona di sua piena fiducia, da lei attentamente letto, firmato in fine di ciascuna pagina, da lei datato, firmato anche in fine delle disposizioni, con la dichiarazione di suo carattere di aver letto le disposizioni e di contenere le stesse la sua precisa volontà. Sul quale involucro e precisamente sul foglio di carta da lire due che è servito di racchiuderli si è a cura di Noi Notaio in presenza della Testatrice e dei testimoni disteso il presente atto di ricevimento in unico contesto senza deviare ad altri atti, e viene firmato dalla testatrice, dai testimoni e da Noi Notaio; e di esso ne abbiamo data lettura alla testatrice medesima in presenza dei testimoni.
Questo atto di ricevimento è stato a cura e sotto la direzione di Noi Notaio alla simultanea presenza della testatrice e dei testimoni, scritto da persona di nostra fiducia, da Noi datato; occupa le due colonne del plico e si è chiuso alle ore diciotto.»
(seguono le firme:)
Elisa Croghan fu Ugo
Michele Mola fu Vincenzo testimone
Ernesto Wanderlingh fu Raffaele teste
Domenico Celozzi di Matteo teste
Antonio Ciaccia fu Giuseppe
Il Notaio Certif. Reale di Napoli Luigi Tavassi
(adest signum tabellionis)
⁂
Sentendo appressarsi la fine, Elisa si appresta a ritornare nei luoghi della sua spensierata giovinezza, quando sognava profilarsi il più roseo degli avvenire col suo principe azzurro.
Prima della partenza riappare a Torremaggiore per sistemare il sacello e, secondo i desiderata del suo don Michele, con la superiorità degli animi forti, fa collocare sul di lui cenotafio il busto scultoreo rappresentanti le fattezze della donna, alla quale cennavo nella seconda parte di questa memoria.
A tal proposito credo sia utile precisare che è stata prospettata da Walter Scudero (della controversa identità della “dama bianca” di Michele de’ Sangro, s. l., 2017) un’altra intrigante ipotesi, niente affatto peregrina e che mi sento di condividere come abbastanza fondata, circa i dati anagrafici della sfortunata donna. Non di Elisabetta Ruffo d’Espinosa si tratterebbe, ma di Elena Filomarino della Rocca, nata a Napoli nel 1820 e deceduta al largo del Golfo del Leone, nel tratto del Mediterraneo prospiciente la Provenza, il 25 aprile 1854, figlia di Giacomo principe di Rocca d’Aspro e di Rosa Cattaneo della Volta, convolata ad ingiuste nozze appena diciottenne con Girolamo, principe di Spinoso, col quale, pare, mise al mondo ben sei figli.
Si apprende, dalle croniche coeve che nella notte tra il 24 ed il 25 aprile 1854 il vapore Ercolano venne a collisione col piroscafo Sicilia al Largo tra Antibes e Villefranche e venne affondato: nell’infortunio perirono 48 persone e si ha buon motivo per ritenere che fra i deceduti vi fosse la principessa Filomarino-Spinoso con due suoi figlioli.
Mi sento di poter affermare che la differenza di età tra Elena (nata a Napoli il 17 febbraio 1820) e Michele (anch’egli nato a Napoli il 14giugno 1824) non deve ingenerare perplessità: la maggiore età della donna non rappresentò un problema, come d’uso a quei tempi; che, anzi, confermerebbe il complesso edipico mai superato dall’undicesimo principe di Sansevero, manifestato chiaramente nella chiusa del primo testamento del trenta giugno 1881, dianzi riprodotto.
⁂

Fatto ritorno a Parigi, Elisa, toglie in locazione un appartamento al centro città in Avenue Carnot 5 (ormai la sontuosa villa Sansevero, posta a Neuilly sur Seine, Boulevard Maillot, era stata alienata a seguito della frantumazione dell’asse dei beni appartenuti a Michele de’ Sangro: sic transit gloria mundi) ove termina il percorso terreno la sera del 12 novembre 1912. Trascrivo il riassunto dell’atto di morte:
«repubblique française – liberté – égalité – fraternité –
Prefecture du département de la Seine.
Extrait des minutes des actes de decès du 17 Arrondissement de Paris
(année 1912)
L’an milneufcentdouze le treize Novembre à quatre heures du Soir.
Acte de décès de Elisa Croghan, ageé de soixante sept ans, rentiére, née à Londres (Angleterre) décédé en son domicile, Avenue Carnot 5, hier soir à dix heures; filiation de Nous inconnue (sans autres renseignements sur l’Etat civil.
Dressé par Nous, Sanite-Anne Auguste Lugier adjoint au Maire, Officier de l’état civil du dix-septieme arrondissement de Paris chevalier de la Legion d’honneur Officier de l’Instruction Publique sur la declaration de Moïse Voloch, âgé de cinquante-cinque ans, docteur en médecine demeurant Avenue Carnot, 7, voisin de la défunte et de Henri Harvey âgé de trente ans employé demorant rue Saint Ferdinand, 10, non parent de la défunte, qui ont signé avec Nous après lecture.»
Per poter procedere all’apertura del testamento, l’atto di morte fu presentato al Consolato generale d’Italia a Parigi. L’esemplare da me compulsato porta la seguente attestazione:
«Visto al Consolato Generale di S. M. il Re d’Italia –
Buono per Legalizzazione.
Parigi, 14 novembre 1912
p. il Regio Console Generale – Il R. V. Console: Guariglia»
«MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Si attesta l’autenticità della firma del Sig. Guariglia
Roma 19 novembre 1912
D’ORDINE DEL MINISTRO
Fioccardi»
⁂


Nell’immediato venne pubblicato il testamento, del seguente tenore, dal quale è lecito arguire l’altruismo ma anche la sconsolata solitudine di questa Grande Donna:
«Io Elisa Croghan, fu Ugo, col presente testamento segreto, che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia, da me attentamente letto, datato e sottoscritto, vengo a disporre dei miei beni, inspirandomi nello imperituro sincero affetto e venerazione verso chi tanto mi amò, nel modo che segue:
———————– Primo ———————–
«Volendo venire in aiuto del progresso e della prosperità dell’agricoltura, lego la più importante delle mie tenute, quella conosciuta sotto il nome di Santa Giusta, al Comune di Sansevero, perchè questo ne dedichi l’annua rendita allo impianto e mantenimento di un Istituto Agrario, che dovrà portare il nome di “Michele di Sangro – Principe di Sansevero” ad eterna memoria di un tanto benefico gentiluomo.
«La detta tenuta,sita nel tenimento del ripetuto Comune di Sansevero, in Capitanata, è costituito dallo insieme dei fondi denominati Santa Giusta, propriamente detto, o Posta, Torretta, Zimarra, e Santa Maria (questo ultimo per quanto ne resta dopo il distacco delle quote dovute alle Congreghe di Carità di Sansevero e di Torremaggiore); con la complessiva estensione di circa Ettari milleseicentoquattro, are sessantaquattro, centiare diciassette; e con tutti i fabbricati e comodi rurali, sparsi per l’intero mentovato territorio.
———————– Secondo ———————–
«Lego la porzione di mia spettanza del Castello o Palazzo Ducale in Torremaggiore al Comune di detta Città, con l’obbligo di manotenere con ogni cura e diligenza la Cappella funeraria di Sangro, esistente nel Cimitero di detto Comune.
«Benvero il medesimo Municipio dovrà permettere che le località del Castello appresso indicate, rimangano occupate, a titolo gratuito, senza alcun pagamento di pigione o corresponsione qualsiasi, dalle persone mie dipendenti, e durante la loro naturale vita, giusta le disposizioni seguenti:
«a) il guardiano Giuseppe Luciano e la moglie di lui, vita natural durante, continueranno ad abitare le due stanze con ingresso dalla porta di mezzo del ballatoio, sulla scala grande;
«b) l’altro guardiano Luigi Palma con la moglie Carmela, abiteranno la località detta di Ricciardi, con ingresso a sinistra nel corridoio;
«il custode Davide Scarpati e la moglie D.a Clementina conserveranno l’abitazione a destra di detto corridoio e salone.
«E sebbene costoro avranno diritto di occupare le dette abitazioni durante la vita di ciascuno di essi, non è d’altra parte loro fatto divieto, durante detta loro vita, di condividere codeste località con i proprii parenti.
«Ed è fatto obbligo al Comune non solo di provvedere al pagamento dei pesi inerenti a questo fabbricato, ma anche di mantenere in istato locativo queste abitazioni, anche pel periodo che verranno occupate dalle persone innanzi indicate.
———————– Terzo ———————–
«Lego al Signor Romolo Mariani, fu Michele, in premio dell’onestà spiegata nell’amministrare i miei beni, l’usufrutto del fondo Mortella o degli Olmi in Torremaggiore di ettari ventinove, ara una, centiare quindici, per tutta la durata della vita di lui; e per gli altri quattro anni dopo la sua morte, la rendita di detto fondo dovrà cedere a vantaggio della famiglia di esso Mariani.
«Esonero lo stesso Mariani dall’obbligo di dare cauzione, e da ogni altro adempimento di legge.
«La proprietà del detto fondo Mortella la Lego all’Ospedale del Comune di Torremaggiore.
———————– Quarto ———————–
«Lego alla mia cameriera Luisa Alianzi, fu Giuseppe, il mio particolare appartamento formato da quattro stanze al primo piano con accessorii, e con i superiori compresi al secondo piano, e sito di fianco al gran salone dell’anzidetto Palazzo Ducale, in Torremaggiore; ed affinchè la detta abitazione si possa provvedere di accesso diretto dalla strada, lego alla medesima Luisa Alianzi i compresi terranei o bassi, anche di mia proprietà, che sottostanno nella verticale del descritto appartamento, ed hanno entrata diretta dal Largo.
«E dippiù al medesimo appartamento sarà incorporato il giardino, del Palazzo Ducale, collegandolo con apposita scala od altra comunicazione.
«Ed ancora lego alla ripetuta Luisa Alianzi tutti i mobili esistenti sia nel Palazzo Ducale che nel medesimo mio particolare appartamento.
———————– Quinto ———————–
«Lego la tenuta Cisterna, in Torremaggiore, di ettari duecentottantuno, are otto, centiare due con fabbricati e comodi rurali ed annessa vigna, nonchè il piccolo fondo Santa Sofia o Ferrante, tutto in Torremaggiore, alla suddetta mia cameriera Luisa Alianzi, fu Giuseppe, con l’obbligo di adempiere scrupolosamente ai seguenti legati:
«1°) corrisponderà lire cento (£100) mensili a madama Eugenia Zoppo, dimorante a Parigi, vita natural durante di costei;
«2°) corrisponderà lire centocinquanta (£150) mensili al mio cuoco Michele Conte, per tutta la vita di costui;; ed ove venisse a morire, tale legato di lire centocinquanta lo pagherà mensilmente alla moglie di lui Giustina, per tutta la durata della vita di costei;
«3°) corrisponderà lire settanta (Lire 70) mensili al mio Guardiano Giuseppe Luciano, di sopra ricordato, durante la vita di lui; ed ove cessasse di vivere, lo stesso legato di lire settanta lo corrisponderà alla moglie di questi a nome Marietta, se costei fosse a lui superstite, e per tutta la vita di lei;
«4°) corrisponderà del pari lire settanta (£70) mensili all’altro mio guardiano Luigi Palma, durante la di costui vita; ed ove morendo lasciasse la moglie Carmela superstite, il predetto legato di lire settanta andrà pagato a costei, per tutta la durata della vita di lei;
«5°) corrisponderà lire sessanta (£60) mensili al vignaiolo Antonio Forese, alias Capozzi, per l’intera vita di lui; ed ove morisse, il legato di lire sessanta si pagherà alla moglie superstite, sino alla morte di costei.
«6°) corrisponderà lire cinquanta (£50) mensili al custode D. Davide Scarpati, per l’intera vita di lui; ed ove morendo lasciasse superstite la moglie D. Clementina, a costei, vita natural durante, si pagherà lo stesso legato di lire cinquanta.
«E tutto ciò io dispongo a favore di essa Luisa Alianzi in premio dell’attaccamento e fedeltà con cui mi ha servita; che anzi per darle una maggiore pruova della benevolenza che ho serbata sempre per lei, permetto che i resti mortali suoi vengano, a suo tempo, riposti nella stessa Cappella gentilizia di Sangro del Cimitero di Torremaggiore, dove riposeranno le mie ceneri, onde, anche cadavere mi sia vicina.
«E Luisa Alianzi stessa sopperirà a tutte le spese pel modesto interro del mio cadavere, senza pompa, da me sempre non curata; ed anche al trasporto del mio cadavere, ove il mio decesso avvenisse fuori di Torremaggiore.
———————– Sesto ———————–
«Ed alla medesima Luisa Alianzi, altresì, lego tutto il mobilio, biancheria ed argenteria, che si troveranno nella mia abitazione di fitto in Napoli.
———————– Settimo ———————–
«Lego alla sopracitata madama Zoppo Eugenia i mobili che si troveranno nella mia casa di fitto in Parigi.
———————– Ottavo ———————–
«Lego al Cavaliere Ingegnere Francesco Bianculli di Fortunato ed agli eredi di lui, persona di mia fiducia per attestargli che ho apprezzata l’abnegazione con la quale ha preso a cuore i miei interessi, la quota di mia spettanza sul Palazzo Sansevero, al Largo S. Domenico Maggiore n° 9 in Napoli, con diritto al medesimo di far suo quanto al cespite suddetto si riferisce e quanto possa derivare da qualsiasi ragione creditoria in dipendenza di detta proprietà.
———————– Nono ———————–
«Lego la tenuta Fiorentino in Torremaggiore, di ettari cinquecentocinquqntaquattro, are ventinove, centiare cinque, con gli annessi fabbricati e comodi rurali, a tutti i figli nati e nascituri delle mie tre nipoti Raimonda Elisa Seaward maritata Pollentine; Nettie Seaward vedova Grant, Jessie Seaward maritata Rendle; da dividerselo in tre parti uguali fra essi miei pronipoti, ciascuna porzione spettante ad una stirpe; e con diritto ad accrescere fra i rappresentanti di ogni stirpe.
«Istituisco questo legato col preciso scopo di somministrare i mezzi per la educazione dei detti miei pronipoti; per modo che essi non potranno entrare in possesso del surriferito fondo di Fiorentino, nè procedere alla divisione, nè alienare parte alcuna, fino a che il più piccolo fra tutti essi legatarii, non abbia raggiunta la età di anni ventuno.
«Durante siffatto periodo della minore età, come innanzi spiegata, la sopra nominata Luisa Alianzi, persona d’intera mia fiducia, amministrerà le rendite del medesimo fondo, senza essere tenuta a rendere alcun conto del modo come crederà gestirlo.
«Benvero, essa Luisa Alianzi, pel periodo medesimo, cioè sino a che l’ultimo dei miei pronipoti non avrà raggiunto il ventunesimo anno di età, corrisponderà lire dodicimila (Lire 12.000) annue alle predette mie tre nipoti, qualunque possa essere che avrà potuto ricavare dal fondo sopradetto; e propriamente corrisponderà a ciascuna delle anzi nominate Raimonda Elisa, Nettie e Jessie lire quattromila (£4000) annue, pagandogliene nel loro domicilio in Inghilterra, nette di ogni peso, tassa o spesa, in due rate semestrali di lire duemila ciascuna, nel primo gennaio e nel primo luglio di ogni anno.
«Avvenendo il decesso di qualcuna delle predette mie nipoti, le quattromila lire annue, che a lei si devono versare, saranno corrisposte, nello interesse dei figli superstiti di costei, a quegli che legalmente ne avrà assunta la cura e rappresentanza.
«Nel caso di premorienza della Luisa Alianzi, anteriormente all’epoca che l’ultimo dei miei pronipoti abbia raggiunto il ventunesimo anno, come innanzi è disposto, istituisco nei medesimi diritti e doveri l’altra persona di mia fiducia il Cavaliere Francesco Bianculli; ed ove anche questi avesse a mancare, il Presidente del Tribunale di Lucera nominerà in questo caso un amministratore giudiziario, il quale però di tutte le rendite, depurate dalle passività e suoi emolumenti, farà tre porzioni che ripartirà egualmente fra le tre stirpi beneficate.
———————– Decimo ———————–
«Tutte le passività che risultassero a carico dell’intera anzidetta proprietà innanzi riportata, e che all’epoca del mio decesso non fossero state definite e liquidate, come fra le altre quella derivante dalla causa intentata dal comune di Casalvecchio, per voluti usi civici sul fondo Sgulgula, dispongo che siano sostenute dal Comune di Sansevero, al quale ho legato la maggior parte della mia proprietà
———————– Undecimo ———————–
«Tutto il contante che si troverà all’epoca del mio decesso dispongo che sia erogato innenzi tutto pel pagamento della relativa tassa di successione per i predetti legati da me stabiliti, a favore dei miei parenti e delle persone dipendenti; mentre gli Enti da me beneficiati, quali il Comune di Sansevero, il Comune e l’Ospedale Civico di Torremaggiore, provvederanno direttamente con i proprî fondi al pagamento della detta tassa di successione.
«E più propriamente intendo che col medesimo contante siano, prima di ogni altra cosa, pagate le tasse inerenti agli stabiliti vitalizi, affinchè i beneficiati di codesta categoria non abbiano a sopportare erogazioni o spesa di sorta; ed immediatamente dopo aver provveduto per i predetti vitalizianti, intendo che col contante, di cui si potesse disporre, che venga pagata la tassa di successione che cadrebbe a carico dei miei pronipoti; con spiega ancora, che dopo aver ottemperato anche a quest’altra tassa di successione, se ci rimanesse ancora contante disponibile, od esisterà qualunque altra attività del mio patrimonio, di cui non ho disposto, tutto ciò venga a ricadere a benefizio degli altri miei legatarii, che non siano gli Enti, innanzi indicati, ciascun legatario concorrendovi in proporzione delle attribuzioni ad essi precedentemente stabilite.
«Nomino esecutore delle presenti mie testamentarie disposizioni il menzionato Signor Ingegner Cavaliere Francesco Bianculli di Fortunato, il quale, conoscendo interamente l’animo mio, farà in modo che sia al più presto e fedelmente eseguito quanto di sopra è disposto, concedendogli all’uopo ogni più estesa ed illimitata facoltà. Avvenendo la premorienza di esso Cavaliere Bianculli, nomino a sostituirlo nelle qualità di esecutore testamentario come innanzi il Signor Ettorino Buccino, altra persona di mia fiducia e genero dell’anzi nominato Signor Romolo Mariani. E come attestato di stima offro un piccolo fiore di lire tremile per l’incomodo che dovrà incontrare esso mio esecutore testamentario.
«Revoco qualunque altra disposizione precedentemente fatta, e voglio che questa soltanto contenuta nel presente testamento abbia il suo pieno effetto.
«Napoli 3 maggio 1909.-
«Elisa Croghan fu Ugo
«Ho letto il presente testamento e dichiaro che contiene la mia precisa volontà Elisa Croghan fu Ugo.»
Seguono le seguenti firme, in parte illegibili
f.to: Nicola G…… – f.to: Felice Gal[assi](?)
f.to: Avv. Ernesto Wanderlingh
f.to: Antonio Ciaccia
f.to: Gennaro D’Angelo
f.to: Sorrentin(?) Alfredo
f.to: Not. Luigi Tavassi
⁂
Ed, ora, mi sembra che sia giunto il momento per andare incontro al nostro Chëccionë – Cøccionë, che – altruista, operoso ed intraprendente – apparve, seminò non solo non raccogliendo i frutti, ma rimanendo estraneo alla memoria dei suoi stessi beneficati, per i quali il silenzio si è sovrapposto all’oblio; ma che, nonostante le incalcolabili successive usurpazioni, di quei frutti hanno continuato, anche se inconsapevolmente, a godere.
Mario A. Fiore
Torremaggiore 1 settembre 2026
Sentenze del Tribunale di Lucera, Trani, Estratto di morte di Elisa Croghan e testamento segreto di Elisa Croghan





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